Danni a persona da sinistro: convenzioni internazionali e decisioni nazionali

26 Gennaio 2015

Ad oggi non esiste una uniformità di criteri di risarcimento per i danni a persona in ambito europeo, nonostante gli sforzi fatti in tal senso dal legislatore comunitario. Altrettanto difficile è l'identificazione del diritto applicabile nei casi concreti. Precisiamo che, anche se con la Direttiva 2009/103 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 le precedenti direttive sono state abrogate e codificate “per motivi di chiarezza e razionalizzazione” in una specie di “testo unico” , tuttavia, per semplicità, in questo breve studio verrà sempre fatto riferimento alla Quarta ed alla Quinta direttiva. Le direttive europee vennero emanate al fine del “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli”, e l'Italia, recependo quanto disposto dalla Quarta direttiva, ha dichiarato di far “ salve la legislazione di stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato…” (art. 151 D.lgs. 7 settembre 2005 n.209).
L'applicazione dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private in caso di sinistro con un veicolo straniero

Ad oggi non esiste una uniformità di criteri di risarcimento per i danni a persona in ambito europeo, nonostante gli sforzi fatti in tal senso dal legislatore comunitario .

Altrettanto difficile è l'identificazione del diritto applicabile nei casi concreti.

Alcuni esempi di recenti pronunce italiane ed estere ne sono la dimostrazione.

Precisiamo che, anche se con la Direttiva 2009/103 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 le precedenti direttive sono state abrogate e codificate per motivi di chiarezza e razionalizzazionein una specie di “testo unico” , tuttavia, per semplicità, in questo breve studio verrà sempre fatto riferimento alla Quarta ed alla Quinta direttiva.

Vale la pena di rammentare che le direttive europee vennero emanate al fine del “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli”, e che l'Italia, recependo quanto disposto dalla Quarta direttiva, ha dichiarato di far “ salve la legislazione di stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato…” (art. 151 D.lgs. 7 settembre 2005 n.209).

La situazione più semplice e più nota agli operatori è quella del sinistro automobilistico avvenuto in Italia, nel quale un veicolo immatricolato all'estero causa danni a cose o persone residenti in Italia.

In tale caso il danneggiato italiano indirizza la sua richiesta di risarcimento all'UCI il quale, se non tratta direttamente il caso, incarica un'impresa od una società per la gestione del sinistro, che si svolge come se fosse stato colpito un contratto di assicurazione stipulato con un'impresa italiana.

Se poi l'iter della liquidazione del sinistro non si conclude in modo amichevole, davanti al giudice dovrà essere convenuto l'UCI, ma non la società o l'impresa che l'ha gestito, ed anche l'automobilista estero potrà essere citato notificandogli l'atto presso l'UCI, quale domicilio di legge.

Valgono quindi tutte le regole di cui al Codice delle Assicurazioni Private, ivi compresa l'applicazione delle tabelle e dei valori di legge per le micropermanenti (d'accordo su ciò anche l'UE: vedasi la nota sentenza della Corte Europea nella causa C-371/12, meglio nota come “sentenza Unipol”).

Contrariamente a quanto sopra, l'ISVAP in una sua ordinanza del 28 dicembre 2012 del Servizio Sanzioni afferma che l'art. 141Cod. Ass. non trova applicazione quando nel sinistro è implicato un veicolo stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.

“Nel caso di specie, l'art. 141 Cod. Ass. non risulta applicabile dal momento che detta norma implica la presenza di due compagnie assicurative soggette alla disciplina dell'art. 150 (come richiamato dall'art.141Cod. Ass.)… tenuto conto che la compagnia non potrebbe poi legittimamente rivalersi sull'assicuratore di controparte secondo il sistema dell'indennizzo diretto”.

Ovviamente, in forza di tale interpretazione, la norma in questione non sarebbe applicabile anche nel caso inverso, ovvero quello del trasportato su di un veicolo straniero, coinvolto in un sinistro in Italia con un veicolo assicurato da impresa italiana, che non potrebbe rivolgere la sua richiesta all'UCI ( e per esso all'impresa designata) in applicazione dell'art. 141.

E neppure nel caso in cui un trasportato avesse subito lesioni nel corso di un sinistro tra più di due veicoli tutti immatricolati ed assicurati in Italia.

Se così fosse, prescindere dall'eccezione del fortuito contenuta nell'articolo 141Cod. Ass., sulla quale sono già stati sparsi i classici fiumi di inchiostro, c'è da chiedersi se tale norma non sarebbe stato meglio inserita nella convenzione CARD piuttosto che nel Codice delle assicurazioni private.

Ricordiamo solo, tanto per restare in clima europeo, che la Quinta direttiva, sempre nello spirito di una garanzia più estesa a favore dei trasportati, si spinge a far considerare”senza effetto” clausole contrattuali che escludano dalla copertura quei passeggeri che “sapevano o avrebbero dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto l'effetto dell'alcool o di altre sostanze eccitanti” .

L'erede dell'ISVAP, l'IVASS, ritiene invece assolutamente cogente l'osservanza dell'art. 141 a prescindere dall'accertamento della responsabilità, in quanto detto articolo ha inteso tutelare il terzo da ogni questione da lui estranea: non sappiamo se e come l'IVASS si sia espresso in caso di incidente con veicolo straniero.

Legittimazione a ricevere le notifiche

Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, grazie alla Quarta direttiva, il danneggiato potrà rivolgersi per richiedere il risarcimento alla persona all'uopo designata (Mandatario per la gestione dei sinistri) e se non è contento potrà portare le sue lamentele davanti all'Organismo di indennizzo.

A differenza dell'UCI l'Organismo di indennizzo non ha la legittimazione passiva e quindi se anche qui si dovesse sottoporre la controversia alla decisione di un giudice, necessiterà chiamare in giudizio l'impresa assicuratrice estera, dato che la direttiva “non esclude il ricorso diretto della persona lesa …contro la persona che ha causato il sinistro o la suaimpresa di assicurazione”

Davanti a quale giudice ?

Chi volesse fare un po' di forum shopping potrebbe scegliere tra stato dove ha sede la compagnia assicuratrice, stato dove è avvenuto l'incidente, stato dove hanno residenza l'automobilista estero o il conducente,oppure, grazie alla Quinta direttiva, molto più comodamente, l'impresa estera e l'automobilista estero potranno essere citati davanti al giudice italiano.

Non è possibile convenire in giudizio il mandatario, dato che la sua nomina “non costituisce di per sé l'apertura di una succursale… e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento” a norma delle direttive e convenzioni internazionali.

Proprio per il motivo di cui sopra l'atto di citazione non potrebbe che essere notificato all'impresa estera alla sua sede legale e quindi con il rispetto dei tempi previsti dal codice di procedura civile.

Ma qui interviene la Corte Europea con la sentenza nella causa C-306/12 .

In questa causa nata da un incidente avvenuto in Francia tra un veicolo francese ed uno tedesco, l'atto di citazione era stato notificato al mandatario per la liquidazione dei sinistri in Germania.

Il giudice di primo grado dichiarava la domanda irricevibile, non ritenendo valida la notifica.

Appellata la pronuncia, il Landsgericht di Saarbruecken sospende il procedimento e pone alla Corte il quesito se “ i poteri del mandatario per la liquidazione dei sinistri ricomprendono una procura relativa alla ricezione di notifiche per l'impresa assicurativa cosicché nell'ambito della causa promossa dal danneggiato contro l'impresa assicurativa al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da sinistro può essere effettuata una notifica giudiziale, con efficacia nei confronti dell'impresa assicurativa, al mandatario per la liquidazione dei sinistri da essa nominato”.

La Corte dopo aver richiamato la disposizione secondo la quale “ il Mandatario …è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese” non può che convenire sul fatto che” …non precisa l'esatta portata dei poteri conferiti a tale fine”.

Ricorda la Corte che la Quarta direttiva “è intesa a garantire alle vittime … un trattamento comparabile indipendentemente da luogo dell'Unione dove il sinistro è avvenuto”

Pertanto, come rileva l'Avvocato generale, la rappresentanza conferita al Mandatario “doveva (meglio: avrebbe dovuto) secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a ricevere la notifica degli atti giudiziari” pur aggiungendo, bontà sua, “benché di portata limitata, dal momento che non doveva alterare le norme di diritto internazionale privato sull'attribuzione della competenza giurisdizionale”.

La corte si sostituisce quindi al legislatore, perché contrasterebbe con lo spirito della Quarta direttiva impedire alle vittime la “possibilità di notificare gli atti giudiziari al Mandatario stesso ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria davanti al giudice competente secondo il diritto internazionale”.

Ma il Landsgericht pone un secondo quesito, ovvero se sia valida la notifica al Mandatario anche se “non sia stato incaricato con atto negoziale di ricevere tale notifica a la normativa nazionale non preveda una procura ex lege in tal caso”.

Quesito derivante dall'art. 171 ZPO (ovvero Zivilprozessordnung alias codice di procedura civile tedesco) che prevede che in caso di notifica al rappresentante che questi sia “designato con atto negoziale … da provarsi con un documento scritto”.

Ma, come detto prima, la nomina del Mandatario“non costituisce di per sé l'apertura di una succursale….e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento”, donde la necessità di apposita procura.

Poichè la Germania ha trasfuso nella sua legge sul controllo delle imprese di assicurazione (Verfassungsaufsichtsgesetz) quanto previsto dalla Quarta direttiva tale disposizione di diritto nazionale va interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione “nel senso che il mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri è abilitato a ricevere la notifica degli atti giudiziari”.

Il corollario è il seguente : l'Italia ha recepito la Quarta direttiva con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.190 e ne ha incluso i principi nel cosiddetto Codice delle Assicurazioni Private, di qui, proprio in virtù della sentenza citata, anche in Italia sarà valida la notifica al Mandatario di un atto giudiziario destinato ad un'impresa di assicurazione estera.

Il che, quantomeno, abbreviando i termini per la notifica, aiuta a ridurre, seppur di poco, la durata del processo.

Legge applicabile e del quantum del danno immateriale

Anche un principio sancito da un'altra norma sta cadendo nel vuoto a causa della interpretazione della nostra Corte di Cassazione.

Si tratta del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11 luglio 2007, (meglio noto come “Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, quali appunto quella di risarcire il danno causato alle cose od alle persone derivante da un incidente della circolazione.

Alla domanda “quale legge ?” la risposta più ovvia è : quella del luogo dove è avvenuto il fatto illecito (lex loci delicti commissi).

Quindi “ la legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto,in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.”

Nessun dubbio che il codice della strada da rispettare, che la pena da applicare a colui che ha commesso il reato, che la procedura penale da seguirsi sono quelli dello stato dove è avvenuto l'incidente stradale.

D'altra parte “…è opportuno che, nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, il giudice adito tenga conto di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo”.

Nessun dubbio che le riparazioni del veicolo danneggiato saranno risarcite al costo del paese nel quale sono state effettuate e che se il reddito del danneggiato è in Euro, tale reddito e tale valuta il giudice dovrà mettere a base dei suoi calcoli risarcitori, anche se l'incidente è avvenuto in uno Stato la cui moneta corrente si chiama Kuna o Fiorino.

Di qui la “Norma generale “ di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 :

“….la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.

Occorre quindi stabilire che cosa si deve intendere per “danno” e prima ancora occorre stabilire qual è l'ambito della legge applicabile.

Danni e obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito

Art. 2 regolamento (CE) n. 864/2007

Il “danno

il danno “comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito…”, ivi compresi “i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni” e inoltre precisa che “un danno comprende i danni che possono verificarsi”.

Art.15 regolamento (CE) n. 864/2007

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina in particolare:

a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;

b) i motivi di esonero della responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;

c) l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo richiesto;

d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità del risarcimento

e) la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria:

f) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito

g) la responsabilità per fatto altrui

h) il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.

È di tutta evidenza che dalla semplice lettura dei punti a) e b) non può che discendere la esclusiva applicabilità della “lex loci delicti commissi”: gli altri paragrafi non sono che un dovuto corollario ai primi due, che lasciano al giudicante, qui da intendersi come quello adito ai sensi della Quinta direttiva, solo un potere quasi di semplice “amministrazione”.

Il giudice italiano investito quindi ai sensi della convenzione non ha problemi nel valutare i danni patrimoniali, dovendo provvedere sulla scorta della documentazione esibita in causa, mentre ben si può immaginare lo sconcerto nel quale viene a trovarsi di fronte ai “danni extrapatrimoniali” o “danni immateriali”.

Se le legislazioni sono state “ravvicinate” lontanissimi sono i criteri di risarcimento del danno “immateriale” nel caso di danni alle persone, lesioni o danni da morte.

Questo è il vero punctum dolens di tutta la materia.

Il principio della risarcibilità di tali danni è comunemente ammessa dalla corte che conclude “L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve garantire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime, decedute, di incidenti stradali, qualora tale risarcimento sia previsto, in forza della responsabilità civile dell'assicurato, dalla normativa nazionale applicabile alla controversia nel procedimento principale” (Sentenza del 24 ottobre 2013 in causa C-22/12) .

Tale sentenza ci permette di conoscere quanto prevedono al riguardo le leggi slovacca e ceca in materia di risarcimento del danno.

L'articolo 13 del codice civile slovacco prevede : “Qualora ... sia stata gravemente lesa la dignità di una persona fisica… o il prestigio sociale… ha altresì diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in forma pecuniaria…

L'entità del risarcimento è stabilita dal giudice con riguardo alla gravità del danno immateriale emerso e alle circostanze in cui è avvenuta la violazione del diritto”

Beninteso la legge prevede il risarcimento del “danno alla salute” oltre alle spese conseguenti al decesso, quelle relative ai danni alle cose e quelle di rappresentanza legale.

La legge ceca ricalca letteralmente quella slovacca discostandosene però al momento in cui l'art. 444 c.c. dispone che “In caso di danno alla persona, la sofferenza della persona lesa e il pregiudizio da essa subito nell'ambito dei rapporti sociali danno luogo ad un risarcimento forfettario” e poi : “in caso di decesso, agli aventi diritto è riconosciuto un risarcimento forfettario pari a 240.000 corone ceche (CZK) per la perdita del coniuge”.

Somma che parrebbe la media di quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano, se si trattasse di Euro: ma convertita in Euro la somma di cui sopra corrisponde invece a circa 8800/9000 Euro.

La legge lettone del 2004 sull'assicurazione obbligatoria RCA prevedeva addirittura una limitazione della responsabilità dell'impresa assicuratrice a 250.000 Lats (LVL) pari a circa 360.000 Euro per ciascuna vittima di un danno alla persona con un sottolimite di LVL 100 (Euro 145) “per ciascun richiedente e per persona…” come segue :“L'importo dei risarcimenti assicurativi per dolori e patimenti psicologici conseguenti al decesso di una persona da cui si dipende economicamente, di una persona a carico o del coniuge è pari a LVL 100 per ciascun richiedente e per persona” addirittura poi con un massimo di LVL 1000 per ciascuna vittima di incidente se tutti gli altri danni sono stati risarciti.

La Corte UE (sentenza del 24 ottobre 2003 in causa C-277/12) ha fatto giustizia di tale norma dichiarando che contrastano con i principi e con le norme delle direttive le “disposizioni nazionali ai sensi delle quali l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali, dovuto secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5” ovvero 5 e 1 milione di Euro, come è noto.

Non solo Cechi, Slovacchi e Lettoni sono notevolmente parchi nel concedere risarcimenti per danni extrapatrimoniali, ma anche l'Austria non è da meno, come risulta da alcuni esempi risalenti a pochi anni or sono, in materia di “Trauerschmerzengeld” ( letteralmente: denaro per il dolore e il lutto):

Sistema Austriaco per risarcimento danni extrapatrimoniali

Danno

Risarcimento previsto

per la morte di una madre:

al figlio non convivente € 13.000

per la morte di un fratello:

€ 9.000

per la morte della moglie e dei tre figli

al padre/vedovo superstite € 65.000

per la morte di un bambino di sette anni, morto dopo sette anni dal giorno del sinistro

- ai genitori ricevono € 15.000

- alla sorella € 6.000

Va ricordato però che l'Austria riconosce anche lo “Schockschade” (danno da schock) ai congiunti che abbiano assistito di persona all'evento che ha condotto a morte il loro dante causa, ma si tratta sempre di cifre come quelle di cui sopra.

Vale la pena di ricordare che in alcune regioni di lingua tedesca, di economia rurale e molto legate alle tradizioni, non viene negato il risarcimento del costo degli abiti da lutto che i prossimi congiunti hanno dovuto acquistare per partecipare alla cerimonia funebre nonché quello del rinfresco, talvolta un vero banchetto, offerto a tutti coloro che hanno partecipato ai riti.

Anche il Regno Unito non è molto più generoso, dato che in base alla legge del 1982 vieneuiQQQ previsto un importo unico di £ 11.800, corrispondente ad Euro 13/14.000, per il “bereavement damage” (danno da lutto) da suddividersi tra tutti gli aventi diritto espressamente indicati dalla norma.

Peggio la Germania ( che sembra ignorare il risarcimento del danno immateriale, salvo anche qui il danno da schock), meglio la Francia (somme intorno al 10% di quelle del tribunale di Milano), meglio la Spagna con il suo “baremo”.

Ma torniamo allo sconcerto del giudice italiano quando si è trovato a giudicare di un sinistro avvenuto in Austria nel quale trovarono la morte ben cinque ragazzi italiani ed un sesto riportò gravi lesioni.

Qui entrano in gioco due articoli del ABGB (Allgemeines buergerliches Gesetzbuch: codice civile austriaco) il 1327 ed il 1325.

Il primo dispone che “Quando da una lesione fisica consegue la morte, allora devono essere risarcite non solo tutte le spese, bensì anche ai superstiti al cui mantenimento la vittima era tenuta per legge, quanto ad essi, a causa di ciò, è venuto a mancare”.

Il secondo dispone : “Chi lede qualcuno nel fisico, risarcisce le spese di cure del leso, risarcisce il guadagno e il futuro lucro cessante se il danneggiato divenga inabile al lavoro; ed inoltre gli risarcisce, a richiesta,un danno morale commisurato alle circostanze rilevate”.

Tale danno morale, secondo la giurisprudenza austriaca, non è quel ” patema d'animo e/o sofferenza psichica di carattere meramente interiore non accertabile in sede medico-legale” così come comunemente definito dalla nostra giurisprudenza (Cass. Civ.,sez. III,sentenza 23 agosto 2013 n.19405).

Prima di arrivare alla Suprema Corte la causa era passata attraverso il Tribunale di Treviso e la Corte d'appello di Venezia.

Ai parenti delle vittime erano sati assegnati € 65.000 a ciascun genitore ed € 20.000 a ciascun fratello a titolo di danno parentale.

All'unica sopravvissuta erano stati assegnati, oltre al risarcimento per il danno biologico, € 170.000 a titolo di danno morale, somma che la corte d'appello eleva a € 185.000 “in base ad una ponderata valutazione equitativa” (ma in realtà pari alla metà di quanto concesso a titolo di danno biologico, in pedissequa applicazione della prassi locale) in una situazione di “indiscutibile sofferenza”.

Già le somme concesse ai parenti erano al di fuori dei parametri austriaci, ma quella concessa alla lesa era al di là di ogni possibile pessimistica previsione: infatti i convenuti avevano fatto presente che in Austria una invalidità permanente quasi totale poteva essere risarcita con una somma aggirantesi intorno ad € 100/110.000.

La Corte d'appello aveva però “dribblato” il problema del danno morale inteso come “patema d'animo” assegnando l'ulteriore somma a titolo della compromissione dello stato fisico della danneggiata, ovvero un danno non patrimoniale diverso da quello biologico (insomma una specie di un novum genus).

La Corte di cassazione enuncia le seguente massima . “Il principio di risarcibilità del danno morale da uccisione del congiunto, attenendo alla tutela dei diritti fondamentali della persona, appartiene all'ordine pubblico internazionale, sicché non può trovare applicazione nell'ordinamento italiano la norma straniera – quale l'art. 1317 cod. civ. austriaco che tale risarcibilità escluda”.

Da qui, in assenza di parametri esteri, che si applichino i parametri italiani.

Il tutto nell'ottica di quanto la stessa Corte ebbe a dire con le “sentenze quadrigemine di San Martino” in merito all'obbligo dell'integrale risarcimento dei diritti costituzionalmente protetti quali quelli inviolabili della persona umana, tra i quali il rapporto parentale : anche su questo argomento sono scorsi fiumi di inchiostro.

Riportiamo però il concetto di ordine pubblico internazionale , ovvero quel “complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo”.

Tutto quanto esposto finora porta alle considerazioni finali, partendo da quanto scrive la Corte di Cassazione circa la tutela della famiglia e dei rapporti intercorrenti tra i suoi membri : “Trattasi di interesse protetto di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione … e ciò proprio in ragione della natura di valore inciso, di rango fondamentale, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela”.

In conclusione

Chiudiamo con tre riflessioni.

C'è da chiedersi se il danno immateriale o extrapatrimoniale, che dir si voglia, da perdita di un congiunto debba proprio essere risarcito con le somme dell'Osservatorio del Tribunale di Milano o con quelle del Tribunale di Roma o non invece con somme puramente simboliche od in ogni caso molto inferiori alle nostre?

Assegni di 160.000 o 300.000 Euro non ridanno la vita ad un figlio o ad un genitore e non cancelleranno mai il dolore che accompagnerà i superstiti per tutta la vita, dolore che riaffiorerà più o meno vivo nei momenti più impensabili della vita quotidiana.

Vi sono poi i casi in cui, invece, l'uccisione di un congiunto ha risolto tutta una serie di pesanti problemi di vita quotidiana, tanto che forse i superstiti sarebbero pronti a ringraziare l'uccisore, ed invece vengono anche locupletati.

Anche il concedere somme vicine al milione di Euro per una persona anziana totalmente invalida perché in coma dal giorno del sinistro sembra creare un tesoretto che sarà goduto non certo dal macroleso per le sue condizioni fisiche, ma dai suoi eredi che attenderanno quasi con ansia la sua dipartita.

C'è anche da chiedersi se le somme a noi tutti note non siano una specie di punitive damages che però vanno a colpire (in assenza di una precisa norma circa l'omicidio stradale) le imprese assicuratrici e non l'automobilista omicida?

Infine: se i criteri risarcitori italiani iniziassero a fare scuola anche all'estero, siamo proprio sicuri che i premi dell'assicurazione RCA rimarrebbero invariati o subirebbero solo minimi aggiustamenti, come si sostiene nei paesi dove il risarcimento del danno morale da morte è stato introdotto per legge ?

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