Anche un principio sancito da un'altra norma sta cadendo nel vuoto a causa della interpretazione della nostra Corte di Cassazione.
Si tratta del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11 luglio 2007, (meglio noto come “Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, quali appunto quella di risarcire il danno causato alle cose od alle persone derivante da un incidente della circolazione.
Alla domanda “quale legge ?” la risposta più ovvia è : quella del luogo dove è avvenuto il fatto illecito (lex loci delicti commissi).
Quindi “ la legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto,in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.”
Nessun dubbio che il codice della strada da rispettare, che la pena da applicare a colui che ha commesso il reato, che la procedura penale da seguirsi sono quelli dello stato dove è avvenuto l'incidente stradale.
D'altra parte “…è opportuno che, nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, il giudice adito tenga conto di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo”.
Nessun dubbio che le riparazioni del veicolo danneggiato saranno risarcite al costo del paese nel quale sono state effettuate e che se il reddito del danneggiato è in Euro, tale reddito e tale valuta il giudice dovrà mettere a base dei suoi calcoli risarcitori, anche se l'incidente è avvenuto in uno Stato la cui moneta corrente si chiama Kuna o Fiorino.
Di qui la “Norma generale “ di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 864/2007 :
“….la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”.
Occorre quindi stabilire che cosa si deve intendere per “danno” e prima ancora occorre stabilire qual è l'ambito della legge applicabile.
Danni e obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito
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Art. 2 regolamento (CE) n. 864/2007
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Il “danno”
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il danno “comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito…”, ivi compresi “i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni” e inoltre precisa che “un danno comprende i danni che possono verificarsi”.
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Art.15 regolamento (CE) n. 864/2007
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La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina in particolare:
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a) la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;
b) i motivi di esonero della responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
c) l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo richiesto;
d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi da un giudice per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità del risarcimento
e) la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per via successoria:
f) i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito
g) la responsabilità per fatto altrui
h) il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
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È di tutta evidenza che dalla semplice lettura dei punti a) e b) non può che discendere la esclusiva applicabilità della “lex loci delicti commissi”: gli altri paragrafi non sono che un dovuto corollario ai primi due, che lasciano al giudicante, qui da intendersi come quello adito ai sensi della Quinta direttiva, solo un potere quasi di semplice “amministrazione”.
Il giudice italiano investito quindi ai sensi della convenzione non ha problemi nel valutare i danni patrimoniali, dovendo provvedere sulla scorta della documentazione esibita in causa, mentre ben si può immaginare lo sconcerto nel quale viene a trovarsi di fronte ai “danni extrapatrimoniali” o “danni immateriali”.
Se le legislazioni sono state “ravvicinate” lontanissimi sono i criteri di risarcimento del danno “immateriale” nel caso di danni alle persone, lesioni o danni da morte.
Questo è il vero punctum dolens di tutta la materia.
Il principio della risarcibilità di tali danni è comunemente ammessa dalla corte che conclude “L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli deve garantire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime, decedute, di incidenti stradali, qualora tale risarcimento sia previsto, in forza della responsabilità civile dell'assicurato, dalla normativa nazionale applicabile alla controversia nel procedimento principale” (Sentenza del 24 ottobre 2013 in causa C-22/12) .
Tale sentenza ci permette di conoscere quanto prevedono al riguardo le leggi slovacca e ceca in materia di risarcimento del danno.
L'articolo 13 del codice civile slovacco prevede : “Qualora ... sia stata gravemente lesa la dignità di una persona fisica… o il prestigio sociale… ha altresì diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in forma pecuniaria…
L'entità del risarcimento è stabilita dal giudice con riguardo alla gravità del danno immateriale emerso e alle circostanze in cui è avvenuta la violazione del diritto”
Beninteso la legge prevede il risarcimento del “danno alla salute” oltre alle spese conseguenti al decesso, quelle relative ai danni alle cose e quelle di rappresentanza legale.
La legge ceca ricalca letteralmente quella slovacca discostandosene però al momento in cui l'art. 444 c.c. dispone che “In caso di danno alla persona, la sofferenza della persona lesa e il pregiudizio da essa subito nell'ambito dei rapporti sociali danno luogo ad un risarcimento forfettario” e poi : “in caso di decesso, agli aventi diritto è riconosciuto un risarcimento forfettario pari a 240.000 corone ceche (CZK) per la perdita del coniuge”.
Somma che parrebbe la media di quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano, se si trattasse di Euro: ma convertita in Euro la somma di cui sopra corrisponde invece a circa 8800/9000 Euro.
La legge lettone del 2004 sull'assicurazione obbligatoria RCA prevedeva addirittura una limitazione della responsabilità dell'impresa assicuratrice a 250.000 Lats (LVL) pari a circa 360.000 Euro per ciascuna vittima di un danno alla persona con un sottolimite di LVL 100 (Euro 145) “per ciascun richiedente e per persona…” come segue :“L'importo dei risarcimenti assicurativi per dolori e patimenti psicologici conseguenti al decesso di una persona da cui si dipende economicamente, di una persona a carico o del coniuge è pari a LVL 100 per ciascun richiedente e per persona” addirittura poi con un massimo di LVL 1000 per ciascuna vittima di incidente se tutti gli altri danni sono stati risarciti.
La Corte UE (sentenza del 24 ottobre 2003 in causa C-277/12) ha fatto giustizia di tale norma dichiarando che contrastano con i principi e con le norme delle direttive le “disposizioni nazionali ai sensi delle quali l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali, dovuto secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5” ovvero 5 e 1 milione di Euro, come è noto.
Non solo Cechi, Slovacchi e Lettoni sono notevolmente parchi nel concedere risarcimenti per danni extrapatrimoniali, ma anche l'Austria non è da meno, come risulta da alcuni esempi risalenti a pochi anni or sono, in materia di “Trauerschmerzengeld” ( letteralmente: denaro per il dolore e il lutto):
Sistema Austriaco per risarcimento danni extrapatrimoniali
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Danno
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Risarcimento previsto
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per la morte di una madre:
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al figlio non convivente € 13.000
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per la morte di un fratello:
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€ 9.000
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per la morte della moglie e dei tre figli
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al padre/vedovo superstite € 65.000
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per la morte di un bambino di sette anni, morto dopo sette anni dal giorno del sinistro
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- ai genitori ricevono € 15.000
- alla sorella € 6.000
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Va ricordato però che l'Austria riconosce anche lo “Schockschade” (danno da schock) ai congiunti che abbiano assistito di persona all'evento che ha condotto a morte il loro dante causa, ma si tratta sempre di cifre come quelle di cui sopra.
Vale la pena di ricordare che in alcune regioni di lingua tedesca, di economia rurale e molto legate alle tradizioni, non viene negato il risarcimento del costo degli abiti da lutto che i prossimi congiunti hanno dovuto acquistare per partecipare alla cerimonia funebre nonché quello del rinfresco, talvolta un vero banchetto, offerto a tutti coloro che hanno partecipato ai riti.
Anche il Regno Unito non è molto più generoso, dato che in base alla legge del 1982 vieneuiQQQ previsto un importo unico di £ 11.800, corrispondente ad Euro 13/14.000, per il “bereavement damage” (danno da lutto) da suddividersi tra tutti gli aventi diritto espressamente indicati dalla norma.
Peggio la Germania ( che sembra ignorare il risarcimento del danno immateriale, salvo anche qui il danno da schock), meglio la Francia (somme intorno al 10% di quelle del tribunale di Milano), meglio la Spagna con il suo “baremo”.
Ma torniamo allo sconcerto del giudice italiano quando si è trovato a giudicare di un sinistro avvenuto in Austria nel quale trovarono la morte ben cinque ragazzi italiani ed un sesto riportò gravi lesioni.
Qui entrano in gioco due articoli del ABGB (Allgemeines buergerliches Gesetzbuch: codice civile austriaco) il 1327 ed il 1325.
Il primo dispone che “Quando da una lesione fisica consegue la morte, allora devono essere risarcite non solo tutte le spese, bensì anche ai superstiti al cui mantenimento la vittima era tenuta per legge, quanto ad essi, a causa di ciò, è venuto a mancare”.
Il secondo dispone : “Chi lede qualcuno nel fisico, risarcisce le spese di cure del leso, risarcisce il guadagno e il futuro lucro cessante se il danneggiato divenga inabile al lavoro; ed inoltre gli risarcisce, a richiesta,un danno morale commisurato alle circostanze rilevate”.
Tale danno morale, secondo la giurisprudenza austriaca, non è quel ” patema d'animo e/o sofferenza psichica di carattere meramente interiore non accertabile in sede medico-legale” così come comunemente definito dalla nostra giurisprudenza (Cass. Civ.,sez. III,sentenza 23 agosto 2013 n.19405).
Prima di arrivare alla Suprema Corte la causa era passata attraverso il Tribunale di Treviso e la Corte d'appello di Venezia.
Ai parenti delle vittime erano sati assegnati € 65.000 a ciascun genitore ed € 20.000 a ciascun fratello a titolo di danno parentale.
All'unica sopravvissuta erano stati assegnati, oltre al risarcimento per il danno biologico, € 170.000 a titolo di danno morale, somma che la corte d'appello eleva a € 185.000 “in base ad una ponderata valutazione equitativa” (ma in realtà pari alla metà di quanto concesso a titolo di danno biologico, in pedissequa applicazione della prassi locale) in una situazione di “indiscutibile sofferenza”.
Già le somme concesse ai parenti erano al di fuori dei parametri austriaci, ma quella concessa alla lesa era al di là di ogni possibile pessimistica previsione: infatti i convenuti avevano fatto presente che in Austria una invalidità permanente quasi totale poteva essere risarcita con una somma aggirantesi intorno ad € 100/110.000.
La Corte d'appello aveva però “dribblato” il problema del danno morale inteso come “patema d'animo” assegnando l'ulteriore somma a titolo della compromissione dello stato fisico della danneggiata, ovvero un danno non patrimoniale diverso da quello biologico (insomma una specie di un novum genus).
La Corte di cassazione enuncia le seguente massima . “Il principio di risarcibilità del danno morale da uccisione del congiunto, attenendo alla tutela dei diritti fondamentali della persona, appartiene all'ordine pubblico internazionale, sicché non può trovare applicazione nell'ordinamento italiano la norma straniera – quale l'art. 1317 cod. civ. austriaco che tale risarcibilità escluda”.
Da qui, in assenza di parametri esteri, che si applichino i parametri italiani.
Il tutto nell'ottica di quanto la stessa Corte ebbe a dire con le “sentenze quadrigemine di San Martino” in merito all'obbligo dell'integrale risarcimento dei diritti costituzionalmente protetti quali quelli inviolabili della persona umana, tra i quali il rapporto parentale : anche su questo argomento sono scorsi fiumi di inchiostro.
Riportiamo però il concetto di ordine pubblico internazionale , ovvero quel “complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo”.
Tutto quanto esposto finora porta alle considerazioni finali, partendo da quanto scrive la Corte di Cassazione circa la tutela della famiglia e dei rapporti intercorrenti tra i suoi membri : “Trattasi di interesse protetto di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione … e ciò proprio in ragione della natura di valore inciso, di rango fondamentale, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela”.