Responsabilità della struttura sanitaria, risarcimento danno iatrogeno e per abuso dello strumento processuale
28 Aprile 2016
Massime
In caso di responsabilità medica, il danno micropermanente subito dal paziente deve essere risarcito in base ai criteri di cui agli artt.138 e 139 Cod. Ass., richiamati dall'art. 3, L. 8 novembre 2012, n. 189, in misura differenziale, ossia sottraendo dal valore tabellare dell'invalidità permanente totale quello relativo all'invalidità che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento e con possibile aumento entro il limite di 1/5 con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, a titolo di danno morale.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, data la natura contrattuale della stessa ed il conseguente riparto dell'onere della prova, è idonea ad integrare un'ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., la condotta processuale della Ausl convenuta che si è limitata ad eccepire l'insussistenza della propria responsabilità per la prestazione professionale eseguita da un proprio medico, in palese violazione del disposto di cui all'art. 1228 c.c., omettendo di formulare le istanze istruttorie, nonostante l'espressa richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e di presenziare alle operazioni peritali, anche per il tramite di un proprio consulente, con conseguente condanna al risarcimento del danno, quantificato mediante riferimento al parametro di cui all'art. 2-bis, L. n. 89/2001 in relazione alla durata del giudizio. Il caso
L'attore allegava di essere stato sottoposto presso la convenuta struttura sanitaria pubblica ad intervento di riduzione incruenta di frattura pluriframmentaria accidentale dell'epifisi distale del radio a destra, con successiva applicazione di apparecchio gessato. A seguito della rimozione di quest'ultimo eseguiva la rieducazione motoria prescritta, ma non conseguiva la completa guarigione riportando la compressione del nervo mediano del polso destro, tanto da dover essere sottoposto ad un intervento chirurgico presso altra struttura sanitaria. L'attore allegava altresì che il personale medico della struttura sanitaria aveva optato per una tecnica obsoleta superata da nuove metodologie riconosciute dalla scienza medica. La convenuta non solo non contestava le deduzioni di parte attrice, ma non formulava alcuna istanza istruttoria, nonostante la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., né prendeva parte, mediante un proprio perito, alla consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale riconosceva la responsabilità della struttura sanitaria e la condannava al risarcimento del danno iatrogeno di lieve entità subito dall'attore, oltre alle spese di lite ed al risarcimento danni per responsabilità aggravata per abuso dello strumento processuale. Le questioni
Accertata la responsabilità della struttura sanitaria, come si quantifica il danno iatrogeno subito dal paziente? Il comportamento processuale della struttura sanitaria, consistente nell'avere svolto deduzioni palesemente prive di fondamento giuridico, nell'omessa formulazione di istanze istruttorie e nella mancata partecipazione alle operazioni peritali, integra un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso dello strumento processuale? Quali criteri può utilizzare il giudice per il relativo risarcimento? Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Napoli, accertata la sussistenza della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ha liquidato il conseguente danno iatrogeno tenendo conto della natura differenziale dello stesso, sulla base del metodo logico della cd. prognosi postuma. Il valore monetario del risarcimento è stato calcolato sottraendo dal valore tabellare dell'invalidità permanente totale quello relativo all'invalidità che sarebbe residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento, sommando infine l'invalidità temporanea totale e parziale. Il suddetto metodo di calcolo tiene in considerazione il fatto che il valore monetario del punto di invalidità cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere dell'invalidità, mentre decresce in progressione aritmetica con l'aumentare dell'età del danneggiato (Cass. civ., sez.III, 19 marzo 2014, n.6341; Trib. Milano, sez.V, 3 febbraio 2012, n.1406; Trib. Roma 6 ottobre 1997). In ossequio a quanto disposto dall'art. 3, L.8 novembre 2012, n.189 (cd. Legge Balduzzi) sono state applicate le Tabelle di cui agli artt.138 e 139 Cod. Ass., con applicazione di un aumento del risarcimento nella misura di 1/5, ai sensi del menzionato art. 139, comma 3, a titolo di cd. danno morale. A seguito della emanazione delle cd. Sentenze di San Martino (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n.26972, 26973, 26974 e 26975) si era dubitato della possibilità di risarcire il danno morale quale voce autonoma rispetto al danno biologico unitariamente considerato. Tuttavia, la Corte Cost., sent. n.235/2014 ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 139 Cod. Ass., precisando che la norma non preclude la risarcibilità del danno morale, in quanto il giudice, ricorrendone i presupposti, può avvalersi della possibilità di aumento di cui al comma 3 (Cass. civ., sez.III, 9 giugno 2015, n.11851). La sentenza in esame inoltre, considerando che la struttura ospedaliera si era limitata a contestare la sussistenza della propria responsabilità con riferimento all'operato di un proprio medico, in espressa violazione della disposizione normativa di cui all'art. 1228 c.c., omettendo di formulare istanze istruttorie, nonostante l'esplicita richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e di presenziare alle operazioni peritali, anche per il tramite di un proprio consulente, ha ritenuto tale comportamento processuale indice rilevatore del carattere manifestamente pretestuoso della sua resistenza in giudizio, sorretta quanto meno da colpa grave, condannandola per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.. Tale disposizione è stata introdotta con la Legge 18 giugno 2009 n.69 che ha abrogato l'art.385, comma 4, c.p.c. il quale, con esclusivo riferimento ai giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, prevedeva il risarcimento in via equitativa, con il limite del doppio dei massimi tariffari. La prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, alla quale si è uniformata la sentenza in commento, ha ritenuto necessario l'accertamento della mala fede o colpa grave nella condotta del soccombente al fine dell'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., sez.III, 30 dicembre 2014, n. 27534; Trib. Milano, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 3900; Trib. Bari, sez.II, 6 marzo 2014, n.1273), mentre alcune pronunce hanno ritenuto che l'art. 96, comma 3, c.p.c. abbia introdotto nell'ordinamento una condanna punitiva, ossia un'ipotesi di punitive damages, mutuata dagli ordinamenti di common law (Trib. Varese, 22 gennaio 2011, n. 98 e Cass. civ., 30 luglio 2010, n.17902 sotto forma di obiter dictum). La sentenza in esame ha quantificato il risarcimento a tale titolo facendo riferimento al parametro fissato dall'art. 2-bis, L. n. 89/2001 che prevede un importo pecuniario da €.500,00 ad €.1.500,00 per ogni anno di durata del giudizio (conforme Trib. Modena, 6 dicembre 2012), argomentando in termini di tempo dedicato all'apprestamento della difesa. Altre pronunce hanno invece quantificato il risarcimento in un importo pari a quello delle spese di soccombenza, a volte nella misura del doppio altre volte nella misura di un quarto (Trib. Napoli 7 gennaio 2014; Trib. Verona 1 ottobre 2010; Trib. Verona1 luglio 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010). La Corte di Cassazione ha affermato che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con il solo limite della ragionevolezza (Cass. civ., sez.VI, 30 novembre 2012, n.21570). Osservazioni
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto applicabile al caso esaminato, al fine della quantificazione del risarcimento del danno, la cd. Legge Balduzzi sulla base della considerazione della natura sostanziale della suddetta disposizione normativa, entrata in vigore prima che si tenesse l'udienza di precisazione delle conclusioni. Si osserva, tuttavia, che proprio la natura sostanziale della normativa in questione ne determina l'irretroattività e dunque la non applicabilità ai fatti pregressi ed ai processi in corso, a motivo della naturale irretroattività della legge (Trib. Cremona 1 ottobre 2013). La nuova normativa peraltro non prevede una disciplina transitoria, per cui non consente di derogare all'art.11 disp. prel al c.c. ed al principio di irretroattività (Trib. Rimini, 3 giugno 2015; conforme Trib. Udine, sez.I, 3 novembre 2015, n.1429). Di diverso avviso pare essere la sezione I del Trib. di Milano n.1453/2014, che ritiene di poter applicare la cd. Legge Balduzzi anche ai procedimenti incardinati prima della sua entrata in vigore, ritenendo che ciò non incida negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limiti a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale e che ben possa la legge ordinaria derogare alle disposizioni sulla legge in generale avendo pari rango come fonti del diritto. La debolezza di tale argomentazione risiede tuttavia nella mancata previsione nella cd. Legge Balduzzi di una disciplina transitoria relativa alla propria eventuale applicabilità retroattiva. Si rileva infine come anche tale ultima sentenza, dopo avere quantificato il danno sulla base delle tabelle richiamate dalla cd. Legge Balduzzi, ne dispone un aumento, a titolo di cd. personalizzazione, nella percentuale del 40%, ossia in misura superiore rispetto a quanto consentito dalla normativa applicata, ritenendo che la sofferenza soggettiva in sé considerata non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari. Con riguardo alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., che può essere pronunciata dal giudice anche d'ufficio, la struttura sanitaria convenuta avrebbe dovuto tenere un comportamento processuale connotato da lealtà e correttezza, in assolvimento dell'onere della prova sulla stessa incombente, trattandosi di responsabilità contrattuale, volto a fornire la prova che il medico abbia diligentemente eseguito la prestazione sanitaria o comunque che gli esiti peggiorativi siano derivati in via esclusiva da un evento imprevisto ed imprevedibile. La Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che agire in giudizio per fare valere una pretesa che si rivela infine infondata non è condotta di per sé riprovevole (Cass. civ., sez. III, 30 dicembre 2014, n.27534). Tuttavia, il comportamento processuale volto a sostenere in giudizio una tesi che sia, non già opinabile, ma addirittura priva del minimo fondamento giuridico, rivela la colpa grave o mala fede di chi agisce in giudizio (Cass. civ.,30 dicembre 2014, n.27534). La sentenza in commento, in linea con tale ultima pronuncia, non ha mancato di rilevare che la struttura sanitaria convenuta ha altresì dedotto in giudizio la propria assenza di responsabilità per l'operato di un proprio dipendente, in palese violazione del disposto di cui all'art.1228 c.c., con un'argomentazione priva pertanto della benché minima fondatezza giuridica, anch'essa, al pari dell'atteggiamento di ‘diserzione' di tutta la fase istruttoria, idonea a connotare dell'elemento soggettivo della colpa grave, il comportamento processuale della struttura sanitaria.
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