Sanzione disciplinare per l'avvocato che avvisa l'assistito dell'esito del giudizio con un anno di ritardo
30 Giugno 2016
La vicenda. La questione, giunta all'esame del Cnf, trae origine da una richiesta di risarcimento danni dei congiunti di una vittima deceduta in seguito ad un sinistro stradale. Il giudizio era proseguito sino ad arrivare in Cassazione. La Suprema Corte aveva accolto il motivo di ricorso relativo alla liquidazione del danno morale, rinviando anche per le spese alla Corte d'appello. I ricorrenti, però, non avevano ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito del processo da parte dell'avvocato che li aveva assistiti in tutti i gradi di giudizio. Nonostante le innumerevoli richieste telefoniche il legale non aveva dato alcuna notizia circa la necessaria riassunzione della causa a pena di decadenza.
Comportamento omissivo da sanzionare. Veniva pertanto edotto il Coa, che decideva di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato. A seguito dell'udienza dibattimentale, il Coa dichiarava la responsabilità disciplinare dell'incolpato: il professionista, con il proprio comportamento negligente, aveva violato il codice deontologico ed era venuto meno ai propri doveri professionali, mancando di informare il cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli.
Lo statuto del “bravo avvocato”. È invero pacifico che «nell'espletamento del mandato ricevuto, l'avvocato deve improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà e correttezza, fornendo al cliente in modo chiaro tutte le informazioni richieste, prospettandogli le eventuali conseguenze negative che possano derivare da uno stato di inattività o dall'assunzione di determinate iniziative e che l'obbligo di diligenza si estrinseca anche nel tenere informato il cliente di tutti gli eventi di rilievo che si possano verificare nel corso della procedura giudiziale o stragiudiziale». Come ha avuto modo di spiegare il Cnf, il rapporto fiduciario intercorrente tra avvocato e cliente «non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito» (Cnf 30 dicembre 2013, n. 223).
La conferma della sanzione disciplinare. Il Cnf ha rigettato le doglianze del professionista, confermando la decisione del Coa che aveva giustamente rilevato l'assenza di informativa scritta tra lo studio legale e l'assistito, nel dettaglio «l'unica prova documentale dei rapporti intercorsi tra l'avvocato (…)» e il proprio cliente «è costituita da una missiva» indirizzata a distanza di un anno dalla pubblicazione del provvedimento, e senza che per altro nella stessa fossero indicate le ulteriori attività che avrebbero dovuto porsi in essere, alla stregua di quanto disposto in esso».
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