Cause di forza maggiore e mancato spostamento della residenza
02 Marzo 2017
La causa di forza maggiore che può giustificare l'inottemperanza del contribuente all'onere di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dell'immobile acquistato con detta agevolazione, deve tuttavia essere caratterizzata dei requisiti delle non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità.
(Nel caso di specie i contribuenti, infatti, erano rimasti vittime di un truffa da parte della società venditrice e, proprio per tale motivo, nel ricorso anticipavano di aver intrapreso apposite azioni giudiziali contro la società stessa, con concreta azione giudiziale). Dunque, ai fini delle agevolazioni prima casa l'inagibilità dell'immobile o la sua inabitabilità rappresentano una di quelle cause di forza maggiore che libera il proprietario dall'obbligo di spostare la residenza che, altrimenti, lo farebbe decadere dal beneficio fiscale. In queste ipotesi pertanto non scatta la decadenza dei benefici "prima casa". |