Tributario

Sì all'imposta di registro per l'atto di liberalità

La Redazione
04 Aprile 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6096/2016, ha sancito che gli atti di liberalità sono assoggettati all'imposta di registro pur non essendo soggetti all'imposta sulle donazioni.

Con la sentenza n. 6096 dello scorso 30 marzo la Corte di Cassazione ha risolto una delicata questione di assolutà novità riguardante l'assoggettamento all'imposta sulle donazioni per gli atti di liberalità coniugale.

La vicenda prende avvio dal ricorso proposto dal contribuente che si vedeva destinatario di avvisi con i quali veniva liquidata l'imposta di registro in misura fissa relativamente agli atti di donazione tra coniugi e dal Notaio non dichiarati. La CTP in questa occasione aveva accolto le ragioni del contribuente, sentenza però prontamente riformata dalla CTR, la quale riteneva che l'art. 55, comma 1, D.lgs. n. 346/1990, dovesse essere interpretato nel senso che anche gli atti di liberalità coniugale non sono assoggettabili all'imposta sulle donazioni, in quanto rientranti nella "franchigia" ex art. 2 D.L. n. 262/2006, bensì all'imposta di registro.

Il contribuente ricorre in Cassazione deducendo che gli atti in questione non solo sono esenti dall'imposta sulle donazioni ma anche dall'imposta di registro, in quanto manca una specifica norma regolatrice.

La Corte di Cassazione ritiene invece che la registrazione in misura fissa dell'atto pubblico di donazione sia sempre ricavabile dal combinato disposto ex artt. 41 e 11, D.P.R. n. 131/1986.

Questo perchè – sottolineano i giudici – l'imposta di registro sull'atto pubblico di donazione è distinta e diversa dall'imposta sull'incremento patrimoniale conseguente alla donazione. L'art. 55 cit. ribadisce che il "servizio" di registrazione degli atti di donazione dev'essere pagato in misura fissa, così come stabilito dagli art. 41 e 11 D.P.R. n. 131/1986, per gli atti pubblici (come la donazione).

I Supremi Giudici evidenziano che l'atto pubblico soddisfa due presupposti impositivi:

  • incremento di ricchezza gratuito del donatario;
  • obbligo di registrazione (corrispettivo per il "servizio").

A tal proposito anche l'art. 25 D.P.R. n. 131/1986 conferma che "per l'atto in parte oneroso e in parte gratuito" debba essere disposta la soggezione all'imposta di registro della parte onerosa dell'atto.

Laddove siano presenti in un unico atto più disposizioni, queste devono essere assoggettate a imposta come atti separati, distinguendo ai fini del trattamento fiscale l'incremento a titolo oneroso da quello a titolo non oneroso.

In definitiva, concludono i Giudici, la donazione che abbia un valore inferiore alle franchigie previste per l'imposta sulle successioni e donazioni, risulta senza dubbio esente dall'imposta donativa, ma non all'imposta di registro che sarà dovuta quindi in misura fissa (oggi pari a 200 euro).

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