Dichiarazione dei redditi: per le SS.UU. è emendabile anche in sede contenziosa
01 Luglio 2016
Le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere se il contribuente, in caso di imposta sui redditi, abbia la facoltà di rettificare la dichiarazione prevista dagli artt. 1 e ss. del d.P.R. n. 600/1973, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o maggior debito d'imposta solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, oppure se, al contrario, questo termine sia previsto al solo fine della compensazione.
Con la sentenza n. 13378/2016 i Giudici hanno affermato che la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integerativa di cui all'art. 2 comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, con compensazione del credito risultante. Per ciò che concerne i rimborsi dei versamenti diretti di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro il temine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 cit. e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 d.P.R. n. 322/1998, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
La questione affrontata dapprima con l'ordinanza interlocutoria n. 18383/2015 (sul punto cfr. GENNARO I., L'errore materiale di calcolo può essere rettificato in sede contenziosa) e rimessa al Primo Presidente, evidenziava l'esistenza di un contrasto circa i limiti di emenda della dichiarazione fiscale. In sostanza veniva sancito che nell'ipotesi di errore materiale di calcolo nella dichiarazione dei redditi che incida sull'ammontare della base imponibile o dell'imposta, agli effetti del rimborso “nulla osterebbe” a provvedere alla rettifica anche in sede contenziosa di impugnazione della relativa cartella, anche se sia già scaduto il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 per la presentazione della dichiarazione integrativa. Ciò in ossequio ai principi di “capacità contributiva” e di buona fede (art. 53 Cost. e art. 10 Statuto diritti del contribuente) e stante l'inapplicabilità in sede processuale delle decadenze previste dalle norme amministrative che disciplinano l'accertamento e la riscossione. Il contrasto che sorge nell'ordinanza remittente deve dunque risolversi considerando la specificità ed il campo di applicazione delle norme dettate in materia di accertamento, di riscossione delle imposte e di contenzioso tributario.
I Supremi Giudici nella loro disamina affermano che la dichiarazione in questione ha natura di atto non negoziale e non dispositivo, il quale integra un momento dell'iter procedimentale inteso all'accertamento di tale obbligazione e conseguentemente, quindi, al soddisfacimento delle ragioni fiscali che ne sono l'oggetto. Risulta emandabile e ritrattabile quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che sulla base della legge devono restare a suo carico.
Si evince pertanto la possibilità di emendare la dichiarazione nel corso del contenzioso. Il contribuente ha il diritto di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato – allegando errori (di fatto o di diritto) commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria; dichiarazione integrativa e quella originaria si fondono, il controllo automatico non può che riguardare la “dichiarazione fiscale emendata”, a prescindere dai termini di decadenza enunciati nel già citato art. 2 comma 8-bis.
Le Sezioni Unite cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa alla Commissione Tributaria Regionale.
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