Accisa sul gas per usi industriali e ripetizione dell’indebito nei rapporti consumatore/fornitore
02 Febbraio 2016
Con sentenza n. 1837 depositata in data 1 febbraio, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, in tema di mancata applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta sul gas metano utilizzato per usi industriali, l'azione di ripetizione dell'indebito promossa dal consumatore finale nei confronti del fornitore è assorbita alla giurisdizione del giudice ordinario e può essere accolta solo con effetti decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza all'Amministrazione Finanziaria.
Il caso. Una struttura ospedaliera privata adisce il Tribunale per ripetere quanto indebitamente corrisposto alla locale azienda dei servizi municipali in virtù di un contratto di somministrazione di gas metano cui era stata applicata una tariffa di consumo soggetta a maggior accisa rispetto a quella agevolata per usi industriali, assunta come spettante ex art. 26, co. 3, T.U. Accise. Condannato in primo grado, il fornitore di gas propone appello avverso la sentenza, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (la controversia – secondo tale tesi – rientrava nella giurisdizione tributaria) e la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Dogane. Il gravame viene respinto ed il giudizio prosegue dinanzi alla Cassazione.
La giurisdizione del giudice ordinario. Con riferimento all'asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, le Sezioni Unite evidenziano innanzitutto che l'imposta di consumo per il gas metano è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, sui quali poi, in virtù di un fenomeno eminentemente economico, viene traslato il relativo onere. Il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta coinvolge pertanto solo il fornitore e l'amministrazione finanziaria.
Ne discende che l'azione di ripetizione di parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo non rappresenta un'azione di rimborso, bensì un'azione per la ripetizione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta. Si riafferma pertanto (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 19289/2012) il principio per cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario […] trattandosi […] di rapporto di tipo privatistico …”. Tale principio trova applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell'imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale (sez. un., n. 2064/2011).
L'accertamento incidentale sulla spettanza del beneficio e i riflessi sulla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore. Rileva poi la Suprema Corte che erroneamente il giudice di appello, nel qualificare la domanda proposta quale ripetizione di indebito oggettivo, ha ritenuto irrilevante sia l'errore del solvens sull'esistenza dell'obbligazione, sia il momento in cui il consumatore ha formulato la relativa istanza, dando per scontato la spettanza dell'aliquota ridotta al caso di specie.
Occorre innanzitutto tenere presente, con riferimento al rapporto controverso, la sussistenza di due distinti rapporti giuridici: il rapporto fornitore/Amministrazione finanziaria ed il rapporto fornitore-utente, caratterizzati da discipline del tutto differenti:
Tanto premesso, le Sezioni Unite pronunciano per l'effetto il seguente principio di diritto: “la domanda di ripetizione di indebito tra consumatore e il fornitore di quanto indebitamente pagato per la mancata applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta sul gas metano utilizzato per usi industriali, previsto dall'art. 10, D.L. 15/1977, e dall'art. 26, D.Lgs. 504/1995, come modificato dall'art. 12, co. 5, lett. c) della L. 23 dicembre 1999, n. 488, può essere accolta con effetti decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza all'autorità finanziaria e non da un momento anteriore, posto che il godimento del relativo beneficio è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del contribuente e alla verifica dei medesimi da parte dell'autorità competente.
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