L'evento sismico che provoca l'inagibilità dell'immobile legittima l'agevolazione "bis"
02 Agosto 2017
È possibile nuovamente usufruire dell'agevolazione prima casa, se l'immobile precedentemente acquistato con il beneficio fiscale è stato dichiarato inagibile a causa di un evento sismico. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 107/E, pubblicata ieri. Il Fisco risponde così all'interpello presentato da un contribuente, che aveva avuto un immobile danneggiato durante gli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016 nell'Italia Centrale.
Dunque, secondo il Fisco, l'agevolazione prima casa può essere riconosciuta al contribuente che ha subìto la distruzione dell'immobile agevolato. «L'agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest'ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente», ha afferma l'Agenzia. Infatti «nel caso di un evento sismico si configura una fattispecie non prevedibile e non evitabile, che ha comportato, nel caso oggetto dell'interpello, l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative. L'oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall'ordinanza dell'autorità competente che ha dichiarato l'inagibilità dell'immobile che, dunque, non potrà più essere utilizzato per la sua funzione abitativa fino a nuova disposizione».
Ne consegue che, fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, il contribuente potrà usufruire del beneficio ‘prima casa' per l'acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dell'agevolazione per l'acquisto della casa dichiarata inagibile. |