DdL Stabilità: IMU e IRAP agricola abrogati
02 Novembre 2015
Agricoltori, la Stabilità da una parte toglie e dall'altra mette. Se è vero che è prevista l'eliminazione dell'IMU e dell'IRAP agricola (aliquota dell'1,9 %), è altrettanto vero che vengono anche disposti l'eliminazione del regime speciale per i soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro e l'aumento dell'imposta di registro per le compravendite e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento su terreni agricoli. Ecco con maggiore precisione tutte le misure contenute nella Stabilità.
Regime speciale A decorrere dal 2017 è abrogata la norma (art. 34, comma 6, D.P.R.633/1972) che prevede il regime dell'IVA per i soggetti con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ovvero il regime che esonera da tutti gli obblighi documentali e contabili in materia di IVA, compresi la dichiarazione annuale ed il versamento, comportando la necessità per i cessionari dei loro prodotti agricoli, all'atto degli acquisti, di operare un'autofatturazione con aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione spettanti ai loro cedenti. Grazie all'eliminazione del regime, anche i piccoli imprenditori saranno ora soggetti agli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 633/72, ovvero dovranno:
Imposta di registro Passa dal 12 al 15% l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi della proprietà, e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, aventi per oggetto terreni agricoli, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
Rivalutazione redditi Dal 2016 sale dal 7 al 30% il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali.
Rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA Con un decreto MEF, da adottarsi entro fine gennaio 2016, verranno innalzate in misura non superiore al 10% le percentuali di compensazione IVA previste per le cessioni di latte fresco, attualmente fissate all'8,8 per cento, effettuate dai produttori agricoli.
Produzione di energia elettrica Viene disposto che dal 2016 il regime forfettario (coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA) non si applica alle produzioni agro energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, in quanto attività connesse produttive di reddito agrario. Il regime forfettario troverà applicazione solo sopra i suddetti limiti, come già avvenuto per gli anni 2014 e 2015.
IVA pellet Viene nuovamente riportata al 10% l'aliquota IVA sul combustibile ricavato da segatura, ora al 22%. |