È legittimo il fermo amministrativo sui veicoli di proprietà
02 Novembre 2016
La Corte di Cassazione con la sentenza del 28 ottobre 2016 n. 21801, conferma la possibilità di procedere a fermo amministrativo sui veicoli di proprietà. I Giudici della Suprema Corte, III sezione civile, hanno accolto il ricorso di Equitalia che aveva impugnato la sentenza del Tribunale del riesame. In breve, l'agente della riscossione era stato condannato al pagamento delle spese in favore di una contribuente che si era opposta al preavviso di fermo della sua automobile. Il Giudice aveva ritenuto illegittimo il preavviso di iscrizione del fermo perché l'agente della riscossione non avrebbe potuto disporre di tale misura, come prevista dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, in mancanza di un decreto che ne stabilisca le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione.
Secondo i Giudici di legittimità, l'art. 3, comma 41, del D.L. n. 203/2005, prevede invece che le disposizioni dell'art. 86 d.P.R. n. 602/1973 si debbano interpretare nel senso che il fermo possa essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione e agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503.
Secondo dunque il consesso dei giudici della Cassazione, “il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, fino all'emanazione del decreto indicato nel comma 4 dello stesso articolo, può essere seguito dall'agente della riscossione sui veicoli a motore del debitore nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503, in quanto applicabili”. |