Costituzione in giudizio: il deposito del ricorso deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione
03 Febbraio 2016
Nell'ambito del contenzioso tributario, da quale data deve essere considerato decorrente il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso? Da quella della spedizione della raccomandata per la notifica del ricorso di appello, oppure da quello della ricezione della medesima raccomandata? Sulla questione sono intervenuti i giudici della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza depositata il 1° febbraio 2016, n. 1900. Il caso, in breve, riguardava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate. Secondo la Commissione Tributaria, il ricorso dell'Agenzia era inammissibile perché sarebbe stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso per il deposito dell'atto di appello nella segretaria della Commissione Tributaria.
Richiamandosi ad un precedente e convalidato orientamento giurisprudenziale, i giudici ricordano che “in tema di contenzioso tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione Tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario, e non dalla spedizione da parte del ricorrente”.
È dunque irrilevante la data di spedizione, poiché il termine va calcolato a partire dalla ricezione da parte del destinatario. E dunque, nel caso in esame, poiché il ricorso in appello risultava essere stato consegnato tempestivamente, la pronuncia dei giudici territoriali è stata cassata. |