Impugnabile il diniego di autotutela per i soli motivi di illegittimità
03 Novembre 2015
La Suprema Corte con sentenza del 30 ottobre 2015 n. 22253, ha respinto il ricorso di un contribuente il quale lamentava violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 in ordine alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate ed il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine al ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla Agenzia delle Dogane.
I Giudici, pronunciandosi sul punto, hanno chiarito che per poter procedere contro il diniego dell'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, l'impugnazione dovrà riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non, invece, la contestazione della fondatezza della pretesa tributaria. Proseguono dalla Corte che, "attraverso l'impugnazione del diniego di esercizio di autotutela si consentirebbe l'aggiramento del termine di decadenza previsto, a garanzia del principio di certezza del diritto e di tendenziale stabilità dei rapporti giuridici, per la impugnazione degli atti impositivi che rimarrebbero quindi esposti a riesame a tempo indeterminato [...]".
Sugli orientamenti contrastanti in tema di impugnabilità del diniego di autotutela, cfr. Impugnabilità del diniego di autotutela: la Cassazione non fa ancora chiarezza di M. Ligrani.
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