Abuso del diritto, ecco come funziona l’accertamento
04 Settembre 2015
Accertamento nullo se non preceduto da una richiesta di chiarimenti o se sprovvisto di un'adeguata motivazione e prova della condotta abusiva a carico dell'Amministrazione Finanziaria. Sono questi gli aspetti più peculiari del nuovo accertamento dell'abuso del diritto, disciplinato ora dall'art. 10- bis dello Statuto del contribuente, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128. Ecco nel dettaglio cosa prevedono le nuove disposizioni:
Richiesta di chiarimenti A pena di nullità, l'Amministrazione Finanziaria, prima di accertare l'abuso (con apposito atto) deve notificare al contribuente “una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni”. Già in questa fase preventiva, il Fisco è tenuto a dare informazione sui suoi “sospetti”: come espressamente previsto, la richiesta deve contenere i motivi per i quali “si ritiene configurabile un abuso del diritto”. La notifica andrà effettuata entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Sul punto, però, il legislatore ha introdotto una specifica disposizione che tende a salvare l'azione accertatrice: sebbene, infatti, venga disposto che “tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni”, viene però anche previsto che in difetto del decorso dei 60 giorni, “il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni”.
Motivazione dell'atto I chiarimenti forniti dal contribuente secondo le indicazioni appena descritte, devono necessariamente essere presi in considerazione dall'Amministrazione: l'atto impositivo dovrà essere, infatti, “specificatamente motivato, a pena di nullità” non solo in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, ma anche ai medesimi chiarimenti del contribuente, purché forniti nel menzionato termine di 60 giorni dalla notifica della richiesta.
Onere probatorio Il maggior peso dell'onere probatorio è sopportato dall'Amministrazione finanziaria. È, infatti, il Fisco a dover dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio. Gli Uffici avranno il compito, dunque, di provare l'esistenza delle “operazioni prive di sostanza economica” e i “vantaggi fiscali indebiti” tratti dal contribuente. A quest'ultimo, invece, spetta di dimostrare “l'esistenza delle ragioni extrafiscali”. Ovvero le “valide” e “non marginali” ragioni (anche di natura organizzativa e gestionale) “che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente”. |