L'autonoma organizzazione non è desumibile dalla convenzione con il SSN

La Redazione
04 Novembre 2015

La Corte di Cassazione con sentenza n. 22210/2015 ha chiarito che per poter affermare la sussistenza dell'autonoma organizzazione non è sufficiente la convenzione che il medico professionista ha stipulato con il Servizio Sanitario Nazionale.

La convenzione che un medico libero professionista ha stipulato con il Servizio Sanitario Nazionale non può essere utilizzata come fondamento per definire la sussistenza dell'autonoma organizzazione: a chiarire questo punto, in una disciplina spinosa come quella dell'IRAP, è stata la Cassazione, con la sentenza del 30 ottobre n. 22210.

L'Agenzia delle Entrate aveva opposto un silenzio-rifiuto alla richiesta, avanzata da un contribuente, medico libero professionista e convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per un periodo di imposta. Il giudizio di primo grado aveva dato ragione al contribuente, salvo essere poi tutto capovolto in sede di appello. Al centro della sentenza della CTR erano non solo le spese relative agli immobili e i compensi rilevanti, ma soprattutto era la convenzione con l'ASL che obbligava il contribuente a dotarsi di autonoma organizzazione.

Ora, il fatto che la CTR avesse desunto la sussistenza dell'autonoma organizzazione in virtù della necessità di adeguamento agli obblighi derivanti dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale sembrava al contribuente del tutto fuori luogo. Così, si è arrivati al ricorso in Cassazione; e la Corte di Cassazione ha dato ragione al medico.

“Nel caso di specie – hanno affermato i Giudici – la CTR ha fondato la sussistenza del presupposto impositivo su elementi non conducenti, quali l'ammontare dei compensi percepiti dal professionista o la convenzione da questi stipulata con il Servizio Sanitario Nazionale, i quali, non incidendo sull'elemento organizzativo, sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, limitandosi, per il resto, ad affermazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento ad indici concreti dell'esistenza di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca l'attività produttiva del contribuente”. Il ricorso è stato per questa ragione accolto e la sentenza impugnata è stata cassata.

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