Per godere dell'esenzione IVA è necessaria l’accessorietà con attività esenti
04 Novembre 2015
Il fatto che una prestazione sia stata svolta in Italia non sempre implica il pagamento dell'IVA: qualora sia definito dalla norma, infatti, può vigere la sua esenzione, purché gli eventi organizzati siano accessori ad attività che godono dell'esenzione. È la posizione dei giudici della Cassazione presa con l'ordinanza del 29 ottobre 2015, n. 22174.
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento a carico di un contribuente relativamente alla ripresa a tassazione di IVA (con relative sanzioni) in ragione del fatto che erano state emesse fatture senza l'applicazione dell'imposta. Quale era il motivo dei mancati pagamenti? Secondo la contribuente, le attività contestate riguardavano l'organizzazione di viaggi funzionali ad attività sportive realizzate in paesi africani e asiatici; orbene, il giudice aveva ritenuto che si trattava di prestazioni svolte in Italia, che non rientravano tra quelle escluse dall'art. 7 del D.P.R. n. 633/72 (che delimita la territorialità dell'imposta). La parte contribuente sosteneva, invece, che le prestazioni di servizi svolte in relazione ad attività sportive e culturali svolte all'estero non fossero soggette ad IVA.
“Il Giudice di appello, nel richiamare la decisione di primo grado – si legge nell'ordinanza – aveva ritenuto rilevante la materialità della prestazione eseguita in Italia e nel condividere tale assunto, è venuto meno all'esame della questione dell'accessorietà che era stata posta a base dell'impugnazione”. La decisione impugnata si è infatti limitata ad affermare la circostanza che le prestazioni erano state svolte in Italia, non contemplando invece il tema dell'accessorietà ad attività esenti, cosa che la parte contribuente aveva sottolineato. In sostanza il ricorso della contribuente è stato accolto, la sentenza è stata cassata e rimandata ad altra sezione della CTR. |