Gli effetti dell'estinzione della sentenza d'appello

La Redazione
04 Novembre 2015

La Suprema Corte con la sentenza del 2 novembre 2015, n. 22368, ha affermato che in materia di estinzione del processo per inattività delle parti, "l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza".

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22368 depositata il 2 novembre 2015, ha chiarito importanti questioni attinenti alla declaratoria di estinzione del processo.

Nella fattispecie in esame il ricorrente lamenta che il giudice del merito sia stato indotto ad accogliere l'appello dell'Agenzia sulla scorta dell'erronea affermazione secondo cui la declaratoria di estinzione del processo, intervenuta nel secondo grado di giudizio, determini caducazione degli effetti della sentenza di primo grado, determinando così un carattere definitivo all'atto impugnato oltrechè l'immediata esigibilità delle obbligazioni contemplate nel medesimo.

I Giudici della Corte di Cassazione si pronunciano sostenendo che "per effetto della estinzione della sentenza di appello a causa dell'inattività delle parti [...], l'effetto sostitutivo della pronuncia di secondo grado rispetto a quella di primo non può essersi verificato, sicché la pronuncia di estinzione adottata nel grado di appello non può che comportare l'intangibilità ed il definitivo consolidamento della sentenza di primo grado, anche in relazione ai capi della decisione che siano stati oggetto del gravame.".

I Giudici, dunque, accolgono il ricorso e rinviano al giudice del merito.

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