TARSU, non rilevano i giorni di presenza effettiva sul plateatico

La Redazione
05 Febbraio 2016

I Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2076/2016, hanno chiarito che ai fini del calcolo della TARSU per gli operatori mercatali non rileva il numero di giorni di effettiva occupazione del plateatico.

Ai fini del calcolo della TARSU per gli operatori mercatali, è indifferente il conteggio dei giorni di effettiva occupazione del plateatico: il principio generale che regola la tassa, infatti, “è costituito dal rapporto con la disponibilità dell'area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dalla occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione”. Nel concreto, la contribuente che asseriva che le presenze accertate nell'anno 2004 fossero state solo 134 sulle 156 potenzialmente consentite, ha visto respingere il suo ricorso davanti alla Cassazione.

La Commissione Tributaria Regionale aveva considerato legittimo l'avviso di accertamento TARSU nei confronti della contribuente, la quale aveva ribattuto sottolineando come le sue presenze effettive fossero inferiori a quelle consentite. I Supremi Giudici hanno però affermato che “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – si legge nella sentenza del 3 febbraio 2016, n. 2076l'utilizzo di una tariffa convenzionale stabilita dal regolamento comunale, quale base di calcolo della tassa dovuta dall'esercente per il commercio ambulante nel mercato settimanale e l'uso discontinuo di un posto fisso, riferita al numero di giorni in cui è consentita la presenza settimanale stessa […] rispetta le prescrizioni dell'art. 77 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che non impone si debba tener conto […] dei giorni di presenza effettiva”. Il ricorso della contribuente è stato dunque respinto.

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