Per incentivare l’acquisto della prima casa è legittimo avvalersi più volte del medesimo credito di imposta

La Redazione
05 Febbraio 2016

Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa può essere utilizzato anche più volte da parte del contribuente, solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata. Questo quanto stabilito dai Giudici della Cassazione nella sentenza n. 2072/2016.

Il credito per il riacquisto della prima casa è ammissibile o no? Alla domanda hanno risposto recentemente i Giudici della Cassazione, definendo la controversia sorta tra l'Agenzia delle Entrate e due contribuenti.

Questi ultimi avevano portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo a quello della prima casa, per compensare quanto dovuto all'Erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di un altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo. Il credito di imposta “a catena”, secondo l'Agenzia delle Entrate, era illegittimo. Non così, però, è stato il parere dei Giudici della Cassazione: infatti, nella sentenza del 3 febbraio 2016, n. 2072, con la quale è stato respinto il ricorso delle Entrate, i Giudici hanno affermato che il contribuente che vende e riacquista un immobile, procedendo all'alienazione ed all'acquisto di un ulteriore immobile, può continuare a fruire dell'agevolazione “solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata”.

Nel caso in esame, dunque, i contribuenti avevano avanzato una pretesa legittima, quando affermavano di volersi avvalere del credito di imposta acquisito con il secondo acquisto: e ciò, anche se tale credito si era formato non con il pagamento della somma, ma per l'utilizzo di un altro credito di imposta in merito al precedente acquisto. Lo spirito della norma, infatti, è quello di incentivare l'acquisto della prima casa, agevolando il contribuente autorizzandolo anche di avvalersi più volte del medesimo credito di imposta, anche se si rivende l'immobile per acquistarne un altro più idoneo alle proprie condizioni familiari o personali.

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