I versamenti ingiustificati sul c/c rendono valido l'accertamento
05 Aprile 2016
La ricostruzione induttiva del reddito e il relativo avviso di accertamento, basati sui prelievi e sui versamenti sul conto corrente bancario di un lavoratore autonomo, sono validi. Lo afferma la Cassazione, con la sentenza del 30 marzo 2016, n. 6093, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un odontoiatra che, sprovvisto della relativa abilitazione, non aveva tenuto i libri contabili e le scritture, omettendo anche di fatturare le operazioni fiscalmente imponibili. La Guardia di Finanza aveva inoltre rilevato del materiale extracontabile. Sulla base di questi fattori, l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito il reddito induttivamente, usando i dati dei prelievi e dei versamenti sul conto corrente bancario, emettendo infine un avviso di accertamento impugnato dal contribuente.
L'applicazione della presunzione di maggior reddito desumibile dalle operazioni di prelievo e versamento sui conti correnti bancari è stata estesa, con l'art. 1, co. 402 della Legge n. 311/2004, anche ai lavoratori autonomi.
Ora, la Cassazione ha ricordato come nella sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 sia stata successivamente soppressa la parola “o compensi”, ma non per escludere completamente l'operatività della presunzione legale basata sugli accertamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi, bensì in riferimento alla sola presunzione di maggior reddito basata “sui prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo”, restando valida la legittimità della imputazione a compensi delle somme risultanti da operazioni bancarie attive di versamento.
Ora, nel caso in esame l'Ufficio aveva riconosciuto dei costi deducibili in misura pari all'importo dei prelievi, ed ha considerato ricavi o compensi solo quelle somme corrispondenti ai versamenti non giustificati, non andando contro alla sopravvenuta declaratoria di parziale incostituzionalità della norma. |