Giudicato vincolante per gli elementi con valore "condizionante" inderogabile

La Redazione
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05 Luglio 2016

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11440/2016, è tornata a chiarire alcuni punti in tema di giudicato, affermando che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile, dunque laddove risolva una situazione riferita ad un periodo di imposta specifico.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11440/2016, è tornata a chiarire alcuni punti in tema di giudicato, statuendo che la capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta assumono carattere permanente.

La sentenza indicata nella decisione impugnata come avente efficacia di giudicato esterno vincolante, ad oggetto aveva una cartella di pagamento emessa per omesso pagamento IVA ex art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972 (conseguente ad errore formale commesso dalla contribuente nella compilazione della dichiarazione), mentre nel caso in esame si ha disconoscimento sostanziale dell'IVA portata in detrazione per contestata inesistenza delle operazioni che giustificano l'IVA esposta a credito e portata in detrazione per l'anno di riferimento. La CTR, accogliendo in parte il ricorso della società contribuente, affermava che in relazione al recupero a tassazione dell'IVA, l'avviso era illegittimo, in quanto con altra sentenza d'appello, non impugnata e passata in giudicato "è stato riconosciuto il credito IVA relativo all'anno [...]".

I Giudici di legittimità ricordano, con un principio già espresso, che l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti (propria del giudicato esterno tra le stesse parti) presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo. Alla luce di questa considerazione la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie in esame, dunque laddove risolva una situazione riferita ad un periodo di imposta specifico, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità.

Per ciò che concerne poi la questione IVA, i Supremi Giudici hanno ritenuto efficace richiamare la giurisprudenza comunitaria in relazione ai vincoli del carattere vincolante del giudicato nazionale (cfr. CGCE, 3 settembre 2009, in causa C-2/08).

Si è così giunti ad affermare che: "le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, e dalla sua eventuale proiezione ad un periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta".

La sentenza di secondo grado non risulta essere in linea con i principi di diritto espressi, perciò i giudici della Corte hanno ritenuto necessario cassare la sentenza impugnata dalla ricorrente Agenzia delle Entrate.