Società di comodo: rileva la media triennale

La Redazione
06 Luglio 2016

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13699/2016, ha ricordato che per la qualifica di società di comodo bisogna considerare la media dell'esercizio e dei due precedenti.

In materia di società di comodo, i parametri previsti dall'art. 30 della L. n. 724/1994, (con modifiche apportate dall'art. 35 del D.L. n. 223/2006) sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13699/2016, stravolgendo le conclusioni a cui era giunta la CTR.

Quest'ultima aveva ritenuto che i ricavi della società nell'anno di riferimento erano stati superiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 30 della L. 724/1994, quindi la sola applicazione della media triennale aveva generato uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli attesi. Dall'altra parte la verifica dell'Agenzia non aveva tenuto conto della deduzione di una serie di costi che la contribuente aveva sostenuto per ammortamento ed oneri finanziari. Per la CTR dunque era lecito utilizzare, per il test di operatività, i soli ricavi relativi all'anno di imposta oggetto di accertamento.

L'Agenzia ricorre in Cassazione lamentando l'omissione dei giudici d'appello nel considerare che occorreva aver riguardo non al reddito dell'anno in considerazione ma a quello medio risultante dalla considerazione anche dei due precedenti. Oltre ad apparire erroneo che l'Ufficio non avesse tenuto conto dei costi.

I Giudici della Corte rilevano che la stessa norma più volte richiamata (art. 30 cit.) prevede che "ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti", allo stesso modo la Cassazione ribadisce che la presunzione del reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione – al valore dei beni posseduti nell'esercizio – delle percentuali enunciante dalle disposizioni di legge.

Quindi la determinazione dell'imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri che prescindono del tutto da una discrizionalità deduttiva, imponendosi oltre all'esercizio dell'attività accertatrice, anche a quella di determinazione giudiziale, salvo ovviamentre prova contraria del contribuente.

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