Tributario

Notifiche a mezzo PEC nel Processo Tributario: valide anche se non è avviato il PTT?

Domenico Chindemi
14 Ottobre 2016

Una sentenza notificata dal contribuente vittorioso utilizzando la posta elettronica certificata è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni entro cui l'agenzia delle Entrate ha possibilità di proporre appello, a prescindere se il Processo Tributario Telematico sia già stato avviato presso le Commissioni Tributarie competenti: a questa conclusione è giunta la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in pieno e chiaro contrasto con quanto già affermato dalla Cassazione.
Secondo la CTR Marche è valida la notifica della sentenza tramite PEC

La giurisprudenza di merito ritiene che una sentenza se notificata dal contribuente vittorioso utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni entro cui l'Agenzia delle Entrate ha possibilità di proporre appello, a prescindere se il Processo Tributario Telematico sia già stato avviato presso le Commissioni Tributarie competenti: a questa conclusione è giunta la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con la sentenza n. 534/2016 depositata lo scorso 26 agosto.

A prescindere dai fatti specifici che la sentenza ha deciso, l'unico presupposto per la decisione di inammissibilità dell'appello, ritenendo legittima e valida la notifica della sentenza da parte del contribuente avvenuta tramite PEC, è stato il rinvio a quanto stabilito dall'art. 4 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (comma 1: «La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge»).

È da escludere l'applicazione immediata del d.P.R. n. 68/2005 al PT

La succinta motivazione tuttavia non chiarisce alcuni aspetti essenziali da valutare in tema di validità di notifica delle sentenze:

a) a quale indirizzo di PEC è stata inviata la sentenza tra quelli esposti dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate sul proprio sito o se questo era presente nell'atto di controdeduzioni al ricorso;

b) se la sentenza contenuta nella PEC era una copia autentica o mera copia.

Inoltre sembra ignorare che l'art. 16, comma 4, del medesimo decreto richiamato dalla CTR esclude con chiarezza la possibilità di applicazione immediata del decreto al processo tributarioLe disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative»), disposizioni che si intendono riferite, nel caso di specie, alla regolamentazione in tema di Processo Tributario Telematico.

Orientamenti precedenti: la notifica di atti via PEC è illegittima

La sentenza in esame si discosta da quanto finora affermato da altre commissioni tributarie, come la Commissione regionale di Bologna (sentenza n. 2065/2015) la quale ha specificato che, nel processo tributario, la notifica degli atti via PEC all'agenzia delle Entrate deve ritenersi illegittima, poiché effettuata attraverso uno strumento non contemplato da alcuna norma per le notifiche nel processo tributario; unica eccezione ammessa, a partire dalla pubblicazione del D.M 26 aprile 2012, solo per le notifiche di atti di segreteria.

Secondo la Cassazione la notifica via PEC effettuata al di fuori del PTT non è idonea ad essere qualificata come notifica e ne tantomeno a far decorrere il termine breve per le impugnazioni

Soprattutto, però, la sentenza della CTR Marche è in pieno e chiaro contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza 12 settembre 2016, n. 17941. Con un rigoroso percorso di analisi normativa, la Suprema Corte precisa in tale ordinanza che in tema di contenzioso tributario la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente all'Amministrazione finanziaria non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (introdotto dall'entrata in vigore del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) che a sua volta richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 («Regolamento del Processo Tributario Telematico»), le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario tra le parti, compresa quindi la sentenza, sono ammesse e previste a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie nelle quali è stato avviato il Processo Tributario Telematico (Toscana ed Umbria), come precisato dall'art. 16 decreto direttoriale 4 agosto 2015 («Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario») e ciò a seguito del rinvio alle disposizioni normative disciplinanti il Processo Tributario di cui all'art. 16, comma 4, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 («Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel … processo tributario …, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative»). In tali casi – specifica la S.C. - la notifica, in assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, coerentemente ai principi in tema di “inesistenza della notificazione” stabiliti dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916.

Fonte: http://ilprocessotelematico.it

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