Detassazione premi produttività: possibile ritorno con la Stabilità 2016
06 Novembre 2015
La Stabilità 2016 vede il ritorno delle agevolazioni sui premi di produttività. All'art. 12 (provvisorio) del DdL, attualmente all'esame delle Commissioni del Senato, viene infatti previsto che, “salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui compensazione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 6, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”. Il limite di 2000 euro potrà essere aumentato di 500 euro, laddove le aziende coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Naturalmente, non sarà possibile applicare tale agevolazione in modo omnicomprensivo: essa riguarderà solo il settore privato, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 50mila, relativamente all'anno precedente a quello di percezione delle somme. Al fine di potervi accedere, sarà necessario che le erogazioni siano effettuate a seguito di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Si dispone inoltre che, se il sostituto di imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi dell'anno precedente, si possa attestare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Ora, come abbiamo osservato, vengono posti quali conditio sine qua non per l'applicazione del regime agevolato alcuni criteri di produttività, redditività e qualità: i criteri di misurazione di tali parametri saranno diffusi con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale decreto dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. |