Sistema sanzionatorio, la revisione parte dal penale

La Redazione
07 Settembre 2015

Il decreto attuativo della Delega fiscale che riforma il sistema sanzionatorio è stato approvato in seconda lettura dal Governo. Il testo, dopo i passaggi presso le Camere, è sostanzialmente invariato: confermate le soglie di punibilità e le pene dei maggiori reati tributari contenute nella prima bozza, l'unica novità riguarda i sostituti d'imposta in relazione all'omessa dichiarazione.

Il nuovo regime sanzionatorio tributario, ideato e messo a punto dal Decreto Legislativo attuativo della Legge di riforma fiscale (Legge 11 marzo 2014 n. 23), prenderà avvio dal penale. Sarà, infatti, l'impianto penale ad essere applicato sin dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative sarà efficace solo dal 1° gennaio 2017.

Così fa sapere il Governo nel comunicato stampa emesso a fine del Consiglio dei Ministri, tenutosi venerdì scorso 4 settembre, durante il quale sono stati approvati, in secondo esame preliminare, cinque Decreti Legislativi, tra cui, appunto, quello che riforma il sistema sanzionatorio. Il nuovo provvedimento, che tiene conto delle richieste contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari, verrà ora trasmesso nuovamente alle Camere per gli ulteriori pareri e giungere, così, all'approvazione definitiva.

L'unica fondamentale novità che reca il testo del Decreto, rispetto alla versione precedente (si veda news del 29 giugno scorso), riguarda l'aumento di pena per il sostituto d'imposta in relazione all'omessa dichiarazione: come previsto, si passa da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, ad un minimo di un anno e mezzo ad un massimo di 4 anni.

Per il resto, vengono confermate le pene e le sanzioni stabilite in prima lettura. Tra queste, si ricorda che cambia il trattamento ai fini penali dei reati di dichiarazione infedele (la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa, il reato sarà punito – con il carcere fino a 3 anni - anche quando l'imponibile evaso supera i 3 milioni di euro o comunque il 10% del totale dei ricavi) e di omesso versamento dell'IVA (soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta, al di sotto della quale si applicano le sole sanzioni amministrative).

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