Imposizione IRPEF per i proventi derivanti dall'attività di meretricio
07 Novembre 2016
La Cassazione di recente si è espressa, con sentenza n. 22413/2016, sulla peculiare vicenda inerente l'attività di meretricio. I Giudici di legittimità sostengono che l'attività di prostituzione, occasionale o abituale che sia, genera un reddito imponibile ai fini IRPEF, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi prevista dall'art. 6, comma 1 lett. f) d.P.R. n. 917/1986: il requisito dell'abitualità è rilevante ai diversi fini dell'assoggettamento dei proventi dell'attività di prostituzione anche alle imposte indirette (IVA) a norma dell'art. 5 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui costituisce esercizio di arti o professioni, soggette ad IVA, l'esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
In prima analisi la CTP accoglieva parzialmente le pretese della contribuente, riconoscendo sì rilevanza reddituale ai proventi dell'attività di meretricio, ma ritenendo che essi fossero soltanto quelli risultanti da versamenti in contanti sul conto corrente e non quelli versati tramite assegni. Dal punto di vista della CTR, invece, il reddito scaturente da attività di prostituzione non costituiva reddito esente o non imponibile e neppure provento da attività illecita, ma trattasi di redditi diversi, tassabili a norma degli artt. 6 e 67 lett. l) d.P.R. n. 917/1986, derivante da lavoro autonomo non esercitato abitualmente ovvero dalla assunzione di obblighi di fare o permettere.
I Giudici di legittimità chiamati a intervenire nella risoluzione della controversia sanciscono che è inammissibile qualificare i proventi dell'attività di prostituzione come "reddito di impresa", atteso che la sentenza impugnata, nella fattispecie concretamente esaminata, ha ricondotto i proventi dell'attività illecita alla categoria dei "redditi diversi", assimilabili al reddito da lavoro autonomo (vedi Cass. civ., ss.uu., n. 26020/2008).
Il reddito generato dall'attività di meretricio risulta perciò essere un reddito a tutti gli effetti imponibile ai fini IRPEF.
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