Detrazioni fiscali del figlio incapiente su immobile donato
08 Settembre 2015
Nel settembre 2013 un mio cliente ha donato il suo appartamento al figlio maggiorenne, tuttora disoccupato e a suo carico al 100%. In quella occasione il notaio non lo informò del fatto che in assenza di indicazioni nell'atto di donazione, le detrazioni fiscali in corso sulle spese per lavori condominiali da lui già sostenute, passavano al donatario e, pertanto, nell'atto non è citato nulla in merito. È possibile, al fine di usufruire del credito d'imposta per la ristrutturazione del condominio, in considerazione del fatto che il figlio non ha reddito, redigere una scrittura privata tra il mio cliente e suo figlio in cui si dichiari la volontà di lasciar usufruire al donante tali spese? L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, ha chiarito che l'art. 4, co. 1, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha inserito l'art. 16-bis T.U.I.R., introducendo a regime la detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36% (aumentate temporaneamente al 50%) delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Come evidenziato nella relazione illustrativa al menzionato articolo 16-bis, restano confermati non solo l'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla suddetta detrazione, introdotta dall'art. 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia. Il co. 8, dell'art. 16-bis, prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare”. Con riferimento agli atti di trasferimento a titolo non oneroso, l'Agenzia delle Entrate conferma i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 57, del 24 febbraio 1998, del Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, nella quale, in relazione alla detrazione del 36%, si è precisato che l'espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell'immobile, anche a titolo gratuito. Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante. Le medesime considerazioni valgono anche in caso di permuta poiché, in base all'art. 1555 del codice civile, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”. L'art. 4, D.L. n. 201/2011, è entrato in vigore il 1° gennaio 2012. Al riguardo si fa presente che già i co. 12-bis e 12-ter dell'art. 2, D.L. n. 138/2011, introdotti in sede di conversione ad opera della Legge n. 148/2011, hanno modificato le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art. 1, co. 7, Legge n. 449/1997, e art. 2, co. 5, terzo periodo, Legge n. 289/2002). Quindi, dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 148/2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell'atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore. Rimane fermo, anche in base al disposto del co. 8 dell'art. 16-bis T.U.I.R., che in assenza di detto accordo la detrazione è trasferita all'acquirente. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate con tale orientamento di prassi ministeriale ritiene che la possibilità di utilizzare il credito possa derivare solamente da un accordo che deve essere espressamente indicato nell'atto di donazione, senza lasciare spazio ad altre possibilità. |