Regime agevolato e poteri attribuiti alla SIAE
14 Settembre 2015
Un'associazione sportiva dilettantistica, mia cliente, che si avvale del regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991 e successive modifiche e integrazioni, ha subito la scorsa settimana un accertamento da parte degli ispettori della S.I.A.E. che gli hanno mosso dei rilievi su alcune fatture. Premesso che l'associazione ha svolto durante l'anno alcune attività spettacolistiche per finanziarsi, si chiede quali siano i poteri attribuiti agli ispettori della S.I.A.E. nelle verifiche effettuate.
L'intervento del Legislatore in materia di imposta sugli spettacoli, operato con il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, con la conseguente introduzione dell'imposta sugli intrattenimenti in vigore dallo scorso 1° gennaio 2000, ha ridisegnato i rapporti ed il ruolo tra la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) ed i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, introducendo nuovi e più intrusivi poteri di controllo in capo al personale ispettivo. L'art. 18, del D.Lgs. 60/1999 (rubricato “Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche”) ha introdotto nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 1° gennaio 2000, l'art. 74-quater (rubricato “Disposizioni per le attività spettacolistiche”). In forza di tale norma, attuativa dei principi sanciti dalla legge delega, è stata prevista una più incisiva cooperazione tra il personale della S.I.A.E. e l'Agenzia delle Entrate, anche mediante il controllo delle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi d'imposta, nonché delle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli d'ingresso che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, intrattenimenti e giochi (le cosiddette prestazioni di servizi accessori), al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, del D.P.R. 633/1972, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Il personale della S.I.A.E., in possesso dei richiesti requisiti, potrà esercitare i poteri di accesso, ispezione e verifica esclusivamente nei confronti di:
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