Voluntary disclosure e imposte pagate all’estero
07 Settembre 2015
Volendo aderire alla procedura di collaborazione volontaria sarebbe possibile scomputare in qualche modo le eventuali imposte pagate sui redditi prodotti all'estero e non dichiarati? È preferibile procedere con ravvedimento?
L'art. 165, co.8 del T.U.I.R. dispone che il credito d'imposta per imposte pagate in via definitiva su redditi prodotti all'estero non spetti “in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata”. Tale indicazione è stata recentemente ribadita dalla Direzione Regionale della Lombardia nella risposta a un Quesito posto in ordine al riconoscimento del credito sulle imposte pagate in via definitiva su redditi esteri (nella fattispecie si trattava dei frutti di investimenti finanziari). Pertanto, come suggerito anche dal Gruppo di studio voluntary disclosure dell'ODCEC Milano (cfr. paragrafo 12 del “Documento di Studio n. 1/2015”, redatto in collaborazione con la Fondazione Nazionale Commercialisti) si ritiene che, al fine di sanare la posizione e di non perdere le imposte pagate all'estero, sia preliminarmente necessario procedere al ravvedimento (art. 13, D.Lgs. 472/1997), così da regolarizzare la violazione inerente la mancata indicazione del reddito estero; nel contempo si procederà al versamento delle imposte dovute (con relative sanzioni e interessi) avvalendosi della facoltà di scomputo delle imposte pagate all'estero in via definitiva ex art. 165 del T.U.I.R. Successivamente si potrà adottare la procedura di collaborazione volontaria per sanare le violazioni inerenti il monitoraggio o altre eventuali violazioni. |