Rimborso dell’imposta non dovuta, l’onere è del contribuente

La Redazione
08 Settembre 2015

I Giudici della Cassazione, con sentenza n. 16599/2015, hanno accolto il ricorso delle Entrate, affermando che l'onere del rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta ricade sul contribuente, non sull'Amministrazione Finanziaria.

In caso di richiesta di rimborso di un'imposta non dovuta, l'onere ricade tutto sul contribuente, non sull'Amministrazione. A ricordarlo, i Giudici della Cassazione nella sentenza del 7 agosto 2015, n. 16599. In essa i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate, che aveva impugnato la sentenza della Corte Regionale; oggetto del contendere, il silenzio-rifiuto che l'ufficio aveva espresso in merito al rimborso dell'IRAP per alcune passate annualità, come richiesto da un contribuente, lavoratore autonomo.

Si ritorna in questa sentenza nell'alveo già più volte discusso della autonoma organizzazione. La Corte ha precisato che l'autorganizzazione del professionista è un elemento essenziale per la sottoposizione all'imposta, ma da solo non è sufficiente, in quanto è necessario un elemento organizzativo esterno, "basato sull'esistenza di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui ed apporto di capitale anche in via tra loro alternativa". Ciò detto, la Corte ha anche affermato che è onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta non dovuta dare prova dell'assenza di tali condizioni; ciò non è stato affermato nella sentenza impugnata, in quanto i Giudici regionali hanno asserito che tale onere gravava sull'Amministrazione Finanziaria; inoltre, i Giudici avevano osservato come i beni impiegati dal professionista costituissero il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, svolta senza collaboratori, senza però valutare le ingenti voci di spesa per beni strumentali, specificatamente indicate dall'Agenzia. Anche in virtù di tale valutazione, gli Ermellini hanno ritenuto applicabile il vizio di omessa motivazione, accogliendo il ricorso dell'ufficio e cassando la sentenza regionale.

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