Legittima la detrazione delle spese pubblicitarie
09 Maggio 2016
"Le spese per l'ospitalità della stampa specializzata e delle personalità che sono chiamati a presenziare agli eventi fieristici organizzati dalla contribuente contribuiscono alla vendibilità del bene o del servizio da essa prodotto, legittima ne è perciò ai fini della loro detraibilità ovvero della loro integrale deducibilità l'inquadramento tra le spese pubblicitarie". Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8851/2016.
L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione dopo la pronuncia della CTR; quest'ultima riteneva illegittima la ripresa a tassazione dell'IVA indebitamente detratta dal contribuente. I giudici di appello hanno osservato che l'oggetto dell'attività di impresa della società contribuente è già un indice chiaro, che induce a ritenere che le spese di ospitalità, i rimborsi (ecc.) non siano spese di rappresentanza indeducibili, ma spese di pubblicità collegate funzionalmente a fatti generatori di ricavi e conseguentemente deducibili ai fini IVA.
L'Agenzia lamenta l'errata applicazione degli artt. 74 TUIR e 19-bis, lett. e) ed h), d.P.R. n. 633/1972, in quanto la CTR sembrerebbe aver assimilato tout court alle spese di pubblicità le spese di ospitalità affrontate a vantaggio di una cerchia di persone del tutto estranee al tipo di attività svolta dalla società, alla luce delle uniche tipologie di ricavi evidenziati nella contabilità sociale costituiti da affitti di spazi espositivi, servizi di manifestazione e biglietti di ingresso.
I giudici di legittimità ritengono il motivo infondato. Più volte, la medesima Corte, ha ribadito il principio secondo cui costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo. Sono considerate, invece, spese di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi dell'attività svolta. Tolto qualche caso di oscillazione del quadro giurisprudenziale che nel corso degli anni è sorto (es. spese sostenute per l'organizzazione di congressi e convegni di breve durata, che in passato venivano incluse tra le spese pubblicitarie, mentre ora sono spese di rappresentanza), è per i Supremi Giudici assodato che la CTR non sia incorsa in errore nel ritenere che le spese di ospitalità dei giornalisti e delle personalità invitate a presenziare alle iniziative fieristiche non siano spese di rappresentanza indeducibili ma debbano essere considerate spese di pubblicità funzionalmente collegate a fatti generatori di ricavi. Dunque deducibli ai fini IVA.
La Cassazione ha poi sottolineato l'inerenza del costo con l'attività esercitata dal contribuente; il nesso di necessaria coerenza logico-argomentativa che in rapporto agli elementi probatori acquisiti nel corso del processo giustifica la regolazione del caso concreto in base alla norma applicata. Il principio di inerenza disciplinato dall'art. 19 decreto IVA e art. 109 TUIR, elevano a presupposto imprescindibile per operarne la detrazione in sede di liquidazione dell'imposta e per operarne la deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile. In questo contesto non si può dunque non ravvisare che il successo delle iniziative della società è la vendibilità/utilità del bene/servizio offerto; risulta pertanto logico che maggiore è la capacità dell'evento di acquisire l'attenzione del pubblico e maggiore sarà l'interesse degli operatori del settore a prendervi parte. Nel caso specifico risulterà importante il ruolo della stampa specializzata che permetterà di recenzire l'evento e a celebrarne il successo attraverso strumenti che le sono propri. Conseguentemente se il bene o il servizio offerti vengono venduti è perchè gli operatori lo considerano utile al proprio business.
In conclusione i Giudici affermano che sulla base di tale considerazione è doveroso ritenere la leggitimità detraibilità di tali spese.
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