Il DdL di Bilancio conferma gli ecobonus

La Redazione
09 Novembre 2016

Il disegno della manovra di fine anno, attualmente all'esame delle Commissioni della Camera conferma le detrazioni al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e al 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Le detrazioni per la casa restano valide anche il prossimo anno. Il disegno della manovra di fine anno, attualmente all'esame delle Commissioni della Camera, contiene infatti la proroga dell'ecobonus e delle detrazioni legate alla ristrutturazione edilizia. La bozza, inoltre, rafforza e intensifica le agevolazioni riconosciute in caso di adozione di misure antisismiche. Non viene invece prorogata, stando all'attuale versione del disegno di legge, la detrazione riconosciuta in relazione alle spese destinate all'installazione e alla messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo in remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione dell'acqua calda. Ecco nel dettaglio tutte le misure per il 2017.

Ecobonus

È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La misura sarà valevole fino al 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio. In tal caso la detrazione sale fino al 70% per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio e al 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. In relazione a tali interventi è riconosciuta ai condomini la possibilità di cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane invece esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Ristrutturazione edilizia

Anche in questo caso è confermata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Acquisto di mobili

È prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50%, legata alle ristrutturazioni edilizie, per le spese relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata sostenute nell'anno 2017. L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione ad interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016, in tal caso il limite di 10.000 euro deve essere considerato al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

Misure antisismiche

Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (comprese, per la prima volta, le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili) effettuati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, è prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Il bonus, oltre agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), è riconosciuto anche in relazione agli edifici situati nella zona sismica 3 (dove i terremoti sebbene meno frequenti sono molto forti). La detrazione sale fino al 70% nel caso in cui, grazie all'intervento, vi è una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, e addirittura raggiunge l'80% se si fa uno scatto di due classi di rischio inferiori. Analogamente all'ecobonus, se gli interventi antisismici interessano le parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85% (passaggio di due classi). In tal caso le detrazioni si applicheranno su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Sempre in analogia agli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali bonus non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

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