Tributario

Nessun obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato

La Redazione
11 Gennaio 2017

L'obbligo del contraddittorio è previsto nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; questo il principio espresso dai giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26512/2016.

Nessun obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato, ma solo “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Lo specificano ancora una volta i giudici della Corte di Cassazione con la sentenza del 21 dicembre 2016, n. 26512. Con essa, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR, che accoglieva le ragioni di una S.r.l.

La vertenza riguardava l'iscrizione a ruolo di importi dovuti per omissioni di versamenti IRPEG, IRAP ed IVA oltre a ritenute IRPEF ed addizionali. La Commissione Regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, dichiarando la nullità della cartella in virtù della mancanza della preventiva comunicazione come previsto dall'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973.

Diverso il parere dei Giudici di legittimità, infatti, a detta della Cassazione non si impone nessun obbligo di contraddittorio preventivo in ogni caso in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni; invece, ciò è previsto nei soli casi in cui “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. Ed hanno aggiunto: se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe di certo posto la condizione di cui al citato inciso”.

Nel caso in esame non era dovuta nessuna comunicazione di irregolarità, in quanto si discuteva di imposte non versate e derivanti da liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.