Il contribuente che ha emesso fatture false evita la condanna per particolare tenuità del fatto

La Redazione
11 Gennaio 2017

La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 53905/2016, che la dichiarazione fraudolenta con fatture false anteriore alla depenalizzazione ex D.Lgs. n. 28/2015 fa salvo il titolare della ditta individuale per “particolare tenuità”.

Dichiarazione fraudolenta con fatture false anteriore alla depenalizzazione ex D.Lgs. n. 28/2015: per “particolare tenuità”, il titolare della ditta individuale evita la condanna. Lo sancisce la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza del 21 dicembre 2016, n. 53905.

In breve, i Giudici hanno annullato la sentenza di secondo grado impugnata dal contribuente che era stato riconosciuto responsabile di dichiarazione fraudolenta tramite fatture false, in quanto aveva contabilizzato elementi fittizi nella sua attività d'azienda. I fittizi elementi passivi di reddito rilevati e contestati al contribuente ammontavano a 42.300 euro complessivi.

L'istituto della non punibilità – si legge in sentenza – per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis c.c., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione”.

La Cassazione sostiene che la fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 74/2000 applicabile a fatti anteriori al 14 settembre 2011 – abrogata dal D.L. n. 138/2011 – ha natura di circostanza attenuante ad effetto speciale del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per la Cassazione non è dunque una fattispecie autonoma di reato. Risulta quindi applicabile l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

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