Valore venale in comune commercio per le zone edificabili
11 Gennaio 2017
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 310/2017, ha affermato che in merito al valore da attribuire ad una zona edificabile dev'essere considerato il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
L'ente locale ricorrente lamentava l'erronea interpretazione data dalla Commissione territoriale all'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992; dal punto di vista del contribuente veniva, invece, eccepita la legittimità dell'avviso di accertamento ICI relativo ad aree fabbricabili, sostenendo che il valore dell'area non era veritiero e doveva subire una riduzione. I Giudici di legittimità hanno chiarito che, nonostante la sentenza impugnata abbia dato atto della classificazione dell'area (F - fabbricabile), i giudici di merito hanno determinato il valore della stessa ai fini della determinazione della base imponibile ICI in base ai valori agricoli medi della regione agraria comprendente il Comune ricorrente. La CTR è dunque in errore, poichè ha violato il criterio, riferito alle aree fabbricabili, del valore venale in comune commercio che dev'essere calcolato considerando una serie di elementi:
Questi criteri su esposti, si legge in sentenza, sono tutti tassativi e il giudice di merito non può esimersi dal verificarne la correttezza.
Alla luce di questo ragionamento diventa evidente che il valore attributo all'area oggetto di chiarimento dev'essere sempre riferito a quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. |