Sanzione ridotta per l'omesso o tardivo invio delle dichiarazioni
11 Febbraio 2016
Il cumulo giuridico previsto per le sanzioni tributarie si può applicare anche per l'omesso o tardivo invio delle dichiarazioni. A stabilirlo è la Cassazione, con la recente ordinanza depositata il 9 febbraio 2016, n. 2597.
La vicenda in breve L'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un contribuente un provvedimento di irrogazione di sanzioni per tardiva trasmissione di 37 dichiarazioni, che venne impugnato contestando l'importo delle sanzioni applicate per ciascuna dichiarazione: il Giudice di appello affermò, in tal senso, che fosse possibile applicare il regime di cumulo delle sanzioni, in esclusivo interesse del contribuente.
Il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate in Cassazione verteva sul fatto che le violazioni contestate al contribuente erano ritenute “sui generis” e non potevano pertanto essere considerate come violazioni formali, né di tipo sostanziale, per cui esulavano dal regime di cumulo.
Però, secondo la Sesta Sezione Civile della Cassazione, seguendo una linea già più volte intrapresa in tempi recenti, in tali casi si può applicare l'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede una sanzione spettante per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, per punire chi violi diverse disposizioni relative a tributi diversi o commette diverse violazioni formali della medesima disposizione. A tal proposito, i giudici hanno sottolineato che è irrilevante stabilire se le diverse violazioni della medesima disposizione siano frutto di un'unica omissione oppure no. |