Benefici a rischio se si vende e si riacquista senza trasferire la residenza
08 Maggio 2015
Massima
Le agevolazioni fiscali previste dall'art.1, comma 4, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono subordinate al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse e, dunque, sono applicabili laddove gli acquisti delle unità immobiliari siano seguiti dall'effettiva realizzazione dell'intento di abitarvi da parte dell'acquirente. Ad integrare il presupposto per la conservazione del beneficio necessita anche (sebbene non espressamente previsto dalla lettera della legge) l'effettiva realizzazione dell'intento abitativo, in virtù del concreto trasferimento della residenza nell'immobile (o negli immobili) ex novo acquistato dopo la rivendita del primo. In caso di sequenza di compravendite, per il bonus «prima casa» conta ogni atto e, dunque, per ciascuno degli acquisti il contribuente deve dimostrare l'effettivo trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile. Il caso
Il giudice del gravame ha respinto l'appello del fisco proposto contro una sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso di un contribuente ed ha così annullato l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni afferente ad imposta registro, ipotecaria e catastale su atto di vendita di data 10 marzo 2004 di un immobile sito in Cesena da adibire a prima casa di abitazione, avviso fondato sulla revoca dell'agevolazione per essere stata rivenduta entro il quinquennio la casa acquistata con il predetto atto, sia pure con il riacquisto entro l'anno dalla anzidetta vendita di un nuovo immobile, quest'ultimo mai adibito ad abitazione principale. La predetta CTR ha ritenuto che il contribuente «ha sempre richiesto le agevolazioni prima casa ed ha rispettato le condizioni previste dall'art.1 Tariffa parte prima allegata DPR 26/4/1986 n. 131». L'Agenzia ha in particolareinterposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Con detto motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del comma 4 della nota II bis all'art.1 della Tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986) il fisco ha precisato che il giudicante ha ritenuto che non era maturata la decadenza della agevolazione goduta per il solo fatto che la parte contribuente aveva riacquistato, entro l'anno da ogni successiva rivendita, ulteriori immobili dichiarando di volerli adibire a propria abitazione principale, ma senza perfezionare detto intento con l'effettivo trasferimento della residenza in uno degli immobili successivamente acquistati, e soprattutto senza avere trasferito la residenza nel secondo immobile acquistato, siccome condizione imprescindibile per avere diritto a conservare l'agevolazione goduta per il primo acquisto (cioè dell'immobile rivenduto entro il quinquennio). La questione
Le agevolazioni fiscali previste dall'art.1, comma 4, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono subordinate al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse e, dunque, sono applicabili laddove gli acquisti delle unità immobiliari siano seguiti dall'effettiva realizzazione dell'intento di abitarvi da parte dell'acquirente, in virtù del concreto trasferimento della residenza nell'immobile. Tale assunto è stato statuito dalla ordinanza del 30 aprile n. 8847/15 della Corte di Cassazione, difformemente da altri precedenti giurisprudenziali (cfr. Ordinanza 9 luglio 2014, n. 15617), secondo cui in tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la relativa decadenza è evitata se il contribuente, pur avendo trasferito l'immobile prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto, entro 1 anno dall'alienazione, ne acquisti un altro e dichiari, nell'atto di compravendita, l'intenzione di adibirlo ad abitazione principale, mentre non è richiesta la concreta realizzazione dell'intento abitativo.
Le soluzioni giuridiche
Gli Ermellini, con la citata pronuncia, in tema di plurimi atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione a seguito del godimento del beneficio in riferimento ad un acquisto originario, nell'ottica dell'integrazione dei requisiti necessari a conservare l'agevolazione originariamente goduta hanno puntualizzato che:
Osservazioni
Il comma 4 della nota II bis all'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986 prevede il caso di vendita dell'immobile acquisito coi benefici prima casa e successivo riacquisto. Letteralmente: «in caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. […] Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale». Secondo un preciso orientamento la condizione sufficiente per evitare la decadenza dal beneficio per effetto della rivendita infraquinquennale consiste nel semplice riacquisto, prima della scadenza di un anno dalla rivendita, di un nuovo immobile in riferimento al quale sia dichiarata (in atto) l'intenzione di adibirlo a propria casa di abitazione, ciò che è da considerarsi (nella valutazione “a posteriori”) elemento di fatto idoneo a consentire al contribuente di conservare il beneficio fiscale (aliquota agevolata di tassazione) goduto in relazione all'originario atto di vendita. In questo filone si inscrive la pronuncia in commento. Secondo diverso orientamento ad integrare il presupposto per la conservazione del beneficio occorre anche (sebbene non espressamente previsto dalla lettera della legge) l'effettiva realizzazione dell'intento abitativo, in virtù del concreto trasferimento della residenza nell'immobile (o negli immobili) ex novo acquistato dopo la rivendita del primo. |