L'art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492), alle operazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495 della legge stessa. Ecco spiegate le modalità di applicazione dell'imposta già stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013.
Inquadramento
L'art. 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) che si applica:
ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491);
alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492);
alle operazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495 della legge stessa.
Le modalità di applicazione dell'imposta sono state stabilite con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013.
L'imposta in pillole
Volendo sintetizzare la disciplina, va fatta una netta separazione tra:
1) operazioni su azioni; 2) operazioni in derivati; 3) operazioni ad alta frequenza.
1) operazioni su azioni
Per quanto riguarda le operazioni su azioni, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell'emittente, è soggetto all'imposta con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario. L'aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemimultilaterali di negoziazione.
Sono escluse dalla tassazione le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, le operazione di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli e, per finire i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro.
2) operazioni in derivati
Le operazioni in derivati, che abbiano come sottostante prevalente o il cui valore dipenda prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, e altri valori mobiliari, che permettano di acquisire o vendere o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, sono soggette a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto (occorre fare riferimento alla tabella 3 allegata alla Legge n. 228/2012). Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l'imposta è ridotta a 1/5.
3) operazioni ad alta frequenza
Per quanto riguarda le operazioni ad alta frequenza, effettuate sul mercato finanziario italiano, l'imposta si applica con l'aliquota dello 0,02% ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari.
Come funziona la Tobin tax
Andando un pò più nel dettaglio, come accennato, le operazioni che rientrano nella tassazione riguardano, oltre che le azioni, vari tipi di strumenti finanziari.
È, quindi, opportuno capire l'ambito applicativo della norma: per questo, ci viene d'aiuto, il D.M. 21 febbraio 2013.
Azioni ed altri strumenti finanziari soggetti all'imposta
L'imposta si applica, innanzitutto, sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi “emessi da società residenti nel territorio dello Stato” (art. 1, comma 491 Legge n. 228/2012). Pertanto, l'art. 2 del decreto ha chiarito che ciò che rileva, dal punto di vista territoriale, è la sede legale della società emittente.
Inoltre, è stato precisato che non rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta i trasferimenti di titoli di partecipazione ad organismi collettivi di investimento del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile. In merito al trasferimento della proprietà, l'art. 3 del D.M. ha previsto che il momento in cui ciò avviene, in via generale, è alla data di regolamento che si identifica con la data di registrazione dei trasferimenti. In alternativa, il responsabile del versamento, con l'assenso del contribuente che si può manifestare anche nella forma di silenzio-assenso, può assumere per data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.
È inoltre importante identificare i criteri per determinare il “valore della transazione” su cui si applica l'imposta. Tra l'altro, viene stabilito che a tal fine si deve tener conto del saldo netto delle transazioni giornaliere, di cui si forniscono dettagliati criteri di calcolo. Valgono, inoltre, le seguenti considerazioni, già anticipate sopra:
sono soggetti passivi coloro in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, strumenti partecipativi e titoli;
l'aliquota è pari allo 0,2% del valore della titoli ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Strumenti derivati e altri valori mobiliari
Come detto, la seconda tipologia di imposta (prevista dall'art. 1, comma 492) si applica alle operazioni su:
a) strumenti finanziari derivati indicati all'art. 1, comma 3, del TUF, sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui si è detto al paragrafo precedente o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari; b) valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1 bis, lettere c) e d), del TUF che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al paragrafo precedente, o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente ad uno o più titoli di cui al comma 491.
La definizione sopra riportata è contenuta nell'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2013.
Su tali strumenti finanziari si applica l'imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato degli strumenti di cui al paragrafo precedente. Le operazioni sugli strumenti di cui si è detto sono soggette ad imposta al momento della conclusione da intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari.
Particolari regole devono poi essere seguite per il calcolo del valore nozionale, regole che vengono sintetizzate nella tabella che segue:
Tipologia di strumenti
Modalità di calcolo
contratti futures su indici, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
numero di contratti standard moltiplicato per il numero di punti indice in base ai quali è quotato il contratto per il valore assegnato al punto indice
contratti futures su azioni, trattati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del futures per la dimensione del contratto standard
opzioni su indici, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) espresso in punti indice moltiplicato per il valore assegnato al punto indice
opzioni su azioni, trattate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
numero di contratti standard moltiplicato per il prezzo del contratto (premio) moltiplicato per la dimensione del contratto standard
altre opzioni
prezzo (premio) pagato o ricevuto per la sottoscrizione del contratto
contratti a termine (forward), qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da un indice
valore unitario a termine dell'indice moltiplicato per il numero di unità dell'indice cui si riferisce il contratto
contratti a termine (forward), qualora il sottostante sia, anche indirettamente, costituito da azioni
numero di azioni moltiplicato per il prezzo a termine
contratti di scambio (swaps)
ammontare in base al quale vengono determinati, anche indirettamente, i flussi di cassa dello swap, rilevato al momento della conclusione dell'operazione
i contratti finanziari differenziali
valore dell'indice o delle azioni da cui dipendono, anche indirettamente, i profitti o le perdite del contratto
warrants
numero di warrants acquistati, sottoscritti o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita
covered warrants
numero di covered warrants acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita
certificates
numero di certificates acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendit
titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure
ammontare in base al quale vengono determinati i flussi di cassa o il profilo a scadenza o il risultato economico dell'operazione, rilevato al momento della compravendita del titolo
combinazioni di contratti o titoli sopraindicati
combinazioni di contratti o titoli sopraindicati
Infine, va ricordato che:
l'imposta è dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari ed i valori mobiliari, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni;
la misura dell'imposta è quella stabilita nella tabella 3 allegata alla legge n. 228/2012 precisando che è ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Operazioni ad alta frequenza
Sono “operazioni ad alta frequenza” le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri che avvengono con intervallo non superiore al mezzo secondo.
L'imposta va calcolatagiornalmente ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60 per cento, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. A tal fine si considerano solo gli ordini cancellati o modificati entro l'intervallo di mezzo secondo come sopra definito. L'imposta si applica, per singola giornata di negoziazione, sul valore degli ordini modificati e cancellati che eccedono la soglia del 60 per cento. Per le operazioni ad alta frequenza il soggetto passivo è colui il quale attraverso gli algoritmi di cui sopra, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni.
Le regole comuni
Per quanto riguarda le regole comuni si ricorda che:
responsabili del versamento dell'imposta sono: banche, società fiduciarie e imprese di investimento che intervengono nell'esecuzione delle operazioni soggette a tassazione, notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni (in questo caso l'imposta è versata dal contribuente)
i termini di versamento sono:
a) trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari (comma 491): entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà; b) operazioni su strumenti derivati e altri valori mobiliari (comma 492): entro il giorno sedici del mese successivo a quello della conclusione del contratto; c) operazioni ad alta frequenza (comma 495): giorno sedici del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.
Va poi sottolineato che:
l'imposta è indeducibile non solo dalle imposte sui redditi, ma anche dalle imposte sostitutive; pertanto, l'imposta non concorre alla determinazione del costo di acquisto ai fini del calcolo dei capital gains;
le sanzioni per ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, sono quelle previste dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 e quindi pari al 30% dell'importo omesso;
il versamento va eseguito con il modello F24, utilizzando i codici tributo riportati nella tabella che segue:
Versamento imposta
• “4058” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, L. n. 228/2012” • “4059” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, L. n. 228/2012” • “4060” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, L. n. 228/2012”.
Versamento sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento
• “4061” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, L. n. 228/2012 – SANZIONE” • “4062” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, L. n. 228/2012 – INTERESSI” • “4063” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, L. n. 228/2012– SANZIONE” • “4064” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, L. n. 228/2012 – INTERESSI” • “4065” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, L. n. 228/2012 - SANZIONE”
• “4066” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, L. n. 228/2012 - INTERESSI”.
i soggetti non residenti tenuti al pagamento, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con l'F24, effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211, indicando le seguenti informazioni, specificate per tipologia d'imposta:
Articolo: 1 – BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 83T 01000 03245 348 0 08 1211 01 – IMPOSTA: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DI AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 491 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228
Articolo: 2 – BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 60U 01000 03245 348 0 08 1211 02 – IMPOSTA: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI RELATIVE A DERIVATI SU EQUITY DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 492 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228
Articolo: 3 – BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 37V 01000 03245 348 0 08 1211 03 – IMPOSTA: IMPOSTA SULLE NEGOZIAZIONI AD ALTA FREQUENZA RELATIVE AD AZIONI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 495 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
Oltre a ciò, andranno riportati il codice fiscale quale causale del bonifico, il codice tributo e il periodo di riferimento.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione indicano le proprie generalità al posto del codice fiscale (qualora non ne fossero in possesso).
la dichiarazione relativa all'anno solare precedente va presentata entro il 31 marzo di ciascun anno. Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l'Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.
In conclusione
Se nell'esecuzione dell'operazione intervengono più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione.
Nel caso in cui l'acquirente o la controparte finale, non è localizzato negli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta.
Si segnala che i suddetti Stati sono stati individuati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2013.
Riferimenti
Normativi:
Art. 1, comma 491 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Prassi:
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013
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