Aree svantaggiate, niente contributi se mancano le informazioni sull’investimento effettuato
07 Agosto 2015
L'imprenditore ammesso a beneficiare dei contributi sotto forma di credito di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate decade dal beneficio se ha omesso di presentare la documentazione telematica inerente, tramite il modello CVS. Nel caso preso in esame dai Giudici, sia la Commissione Provinciale che quella Regionale avevano accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di recupero del credito per aree svantaggiate ex art. 8, Legge n. 388/2000 relativo all'anno 2002, quando la possibilità di usare tale credito era stata sospesa come da art. 1, D.L. n. 253/2002. La Commissione Tributaria Regionale sosteneva che detta sospensione era venuta meno a seguito dell'abrogazione della normativa. Non di questo parere era l'Agenzia delle Entrate, ottenendo ragione dai giudici di Cassazione. Infatti, hanno argomentato gli Ermellini nella sentenza depositata il 24 giugno scorso, n. 13076, la società aveva indebitamente fatto ricorso all'agevolazione nel periodo di sospensione. Inoltre, hanno specificato i Giudici, l'imprenditore che è ammesso a beneficiare dei contributi concessi sotto forma di credito di imposta per l'effettuazione di nuovi investimenti in aree svantaggiate, ai sensi della Legge 388/2000 (“ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta […] effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale […] è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione”) decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare la documentazione telematica contenente le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato, con il modello CVS. Tale modello è infatti un vero e proprio onere a carico del contribuente, e non una sua mera facoltà. Riferimenti
Giurisprudenza: Cass. civ. sez. trib. 24 giugno 2015, n. 13076
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