Violazione ereditata, come si deve comportare l’erede?
14 Agosto 2015
Ereditare attività finanziarie conservate all'estero, se mai rivelate allo Stato Italiano, può essere una bella gatta da pelare. Che fare? Si può ricorrere alla Voluntary? Ovviamente, sì: gli eredi possono presentare il modello Unico compilando, correttamente, il quadro RW, aggiungendo l'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale per i periodi di imposta accertabili, unitamente alla dichiarazione di successione.
Semplice, e sicuro, tanto da far dormire l'erede tra due guanciali. Ma – ammettiamo – se costui, una volta chiuse le pratiche per la voluntary, scoprisse ulteriori attività detenute all'estero dal parente defunto? Che fare, in quel caso? Alla particolare domanda ha risposto la Direzione Regionale della Lombardia, ordine di Mantova, affermando che, in tale caso, l'errore commesso dall'erede può essere giustificato in virtù della sua buona fede: l'Agenzia ha infatti richiamato quanto precedentemente affermato nella Circolare 10/E/2015, che enuncia, al punto 9.2: “un eventuale errore nella determinazione di tali valori, così come una carenza nella produzione documentale, in buona fede, rilevati dall'Ufficio nel corso dell'esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non diano necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura; infatti sarà cura dell'Ufficio, previo contraddittorio con la parte, tener conto dei dati conseguentemente rettificati o della documentazione di carattere esplicativo rispetto a quanto originariamente indicato nella richiesta”.
È dunque da immaginare che, se l'errore commesso non invalida la procedura laddove sia l'Ufficio a riscontrarlo, a maggior ragione ciò si deve verificare se è lo stesso erede a segnalarlo dopo la scadenza dei 30 giorni dalla presentazione della prima istanza. |