Se l’immobile non è classificato come “rurale” non gode delle agevolazioni

La Redazione
06 Agosto 2015

Anche se utilizzato strumentalmente all'attività agricola, l'immobile che non è classificato con le categorie catastali A/6 o D/10 deve comunque pagare l'ICI. Lo hanno chiarito i Supremi Giudici con la sentenza n. 14779/2015.

Non ha importanza che l'immobile sia utilizzato in senso strumentale all'attività agricola: se la sua classificazione catastale non è quella prevista come “rurale”, l'immobile è soggetto a tassazione ICI. A tale conclusione sono giunti i Giudici della Cassazione, con la sentenza del 15 luglio 2015, n. 14779.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un Comune ricorreva contro la decisione regionale, che aveva avvalorato le ragioni del contribuente in cinque sentenze di identico contenuto: al centro del contendere un fabbricato ritenuto privo del requisito preteso della ruralità. Per dimostrarne l'inesistenza, il Comune aveva fatto leva sul classamento catastale.

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto fondamentale il requisito dell'utilizzazione di fatto dell'immobile in senso strumentale all'espletamento dell'attività agricola. Ma è opportuno a questo proposito rilevare che in tema di ICI solo l'immobile che sia stato iscritto nel Catasto dei fabbricati come “rurale” con l'attribuzione della relativa categoria (o A/6 o D/10) non è soggetto all'imposta. Se la classificazione dell'immobile è diversa, è onere del contribuente impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti tale fabbricato soggetto a tassazione ICI.

Secondo i Giudici, in questo caso è mancato l'accertamento indispensabile per la classificazione del bene. Pertanto, accogliendo il ricorso, la questione è stata rimandata nuovamente alla Commissione Regionale, dopo aver cassato la precedente sentenza.

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