Pena detentiva o sanzione amministrativa? Le condizioni economiche non rilevano

La Redazione
11 Novembre 2015

La sezione penale della Corte di Cassazione ha statuito, con pronuncia n. 44624/2015, che la pena detentiva può essere sostituita da sanzione pecuniaria anche se l'imputato versa in condizioni economiche disagevoli.

La sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria è consentita anche per le condanne inflitte a persone in difficoltà economiche: è quanto ha ricordato la sezione penale della Cassazione, con la sentenza del 6 novembre 2015 n. 44624.

Al contribuente, legale rappresentante di una società, era stato contestato il mancato versamento dell'IVA. Ricorrendo in Cassazione contro la sentenza della CTR (che aveva rideterminato la pena) questi osservò, tra le altre cose, come nel suo caso sussistesse un difetto di motivazione in relazione alla pena irrogata (quattro mesi di reclusione): la Corte, in tal senso, avrebbe applicato una sanzione incongrua, rigettando erroneamente la richiesta di sostituzione, anche se ne sussistevano i presupposti legali.

La Cassazione ha accolto il ricorso, limitatamente a questa motivazione. Il Tribunale di appello, infatti, avrebbe negato la sostituzione solo in ragione delle difficoltà finanziarie dell'imputato, affermando che la sua situazione economica non faceva ritenere opportuna una tale eventualità, anche in virtù dell'assenza di garanzie di solvibilità. In tal modo, però, la sentenza di appello è andata contro la linea più volte adottata dal Supremo Collegio, secondo la quale la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentitaanche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate”.

Inoltre, i Giudici hanno aggiunto che la “prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione […] si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione”. In tal senso, quindi, la sentenza di appello è stata cassata, e rinviata ad altra sezione della Corte territoriale.

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