Agevolazioni: l'intervento di recupero edilizio dev'essere ascrivibile al soggetto attuatore

La Redazione
11 Novembre 2015

Per usufruire della agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, la Corte di Cassazione con sentenza n. 22899/2015, ha affermato che l'intervento di recupero dev'essere ascrivibile al soggetto che ne abbia dato attuazione anche se l'apporto finanziario è ad altri attribuibile.

A parer dei Giudici della Corte di Cassazione è manifestamente infondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria con il quale si lamenta la mancanza del requisito soggettivo ai fini della richiesta di agevolazione ex art. 5, Legge n. 168/1982 da parte del contribuente che aveva acquistato un immobile soggetto a recupero edilizio. È quanto si evince dalla sentenza del 10 novembre 2015, n. 22899.

Nella fattispecie i Giudici hanno ritenuto valide le ragioni del contribuente, evidenziando come in realtà in tema di agevolazioni fiscali, l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (cosi come previsto dall'art. 5 cit.) suppone che vi siano due requisiti particolari: oggettivo (ovvero inserimento degli immobili nei piani di recupero) e soggettivo (l'acquirente dev'essere necessariamente uno dei soggetti che attuano il recupero), in quest'ultimo caso la soggettività, sottolineano i Giudici della Suprema Corte, dev'essere confermata anche qualora "l'intervento sia eseguito dall'acquirente a mezzo di terzi, accollandosene il peso economico direttamente sotto forma di spesa erogata o indirettemente sotto forma di mancata percezione di un credito che gli spetti".

Tanto ciò premesso, nel caso di specie dunque, non può essere negato il requisito di essere "uno dei soggetti attuatori del recupero edilizio".

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