In G.U. nuove regole per i compensi degli Amministratori giudiziariFonte: DPR 7 ottobre 2015 n. 177
11 Novembre 2015
Il compenso liquidato non può essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro. In caso di assistenza al giudice per la verifica dei crediti spetta un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% calcolato sull'ammontare del passivo accertato. In ogni caso dev'essere riconosciuto un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10% del compenso e sono altresì rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, inclusi i costi dei coadiutori.
Sono queste soltanto alcune delle regole che seguiranno i compensi degli amministratori giudiziari. Il D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 contenente tutta la disciplina delle modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 262 del 10 novembre 2015) ed entrerà in vigore il prossimo 25 novembre. Il provvedimento fissa tutte le percentuali di determinazione riferendole ai diversi beni e frutti che ricadono nell'amministrazione. Così, ad esempio, per i beni costituiti in azienda se oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, che va dal 12% al 14% quando il valore non superi 16.227,08 euro (per le somme eccedenti si applicheranno percentuali che decrescono in base agli scaglioni di valore). Il valore è calcolato prendendo in considerazione: per i beni liquidati, l'importo realizzato; per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione, il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario; e, in ogni caso, ogni altra somma ricavata.
I compensi così determinati possono poi subire delle modifiche: il D.P.R. n. 177/2015 consente, infatti, all'autorità giudiziaria di aumentare o ridurre fino al 50% l'ammontare del compenso liquidato in base alla complessità della gestione, al ricorso all'opera di coadiutori, alla necessità e frequenza dei controlli esercitati, alla qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti, alla sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori e al numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
Inoltre, il compenso liquidato può essere aumentato fino al 100% a fronte di “amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi”.
Il Decreto, infine, disciplina l'ipotesi degli incarichi collegiali (il compenso globale è determinato aumentando fino al 70% il compenso spettante al singolo amministratore) ed esclude l'applicazione delle proprie disposizioni al compenso per l'attività svolta su incarico della società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro. |