L'obbligo di tenuta delle scritture contabili cessa con la cancellazione dal Registro
11 Novembre 2015
L'obbligo di tenere le scritture contabili non sussiste soltanto successivamente al termine dell'attività commerciale, con la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese. A ribadirlo sono i Giudici della sezione penale della Corte di Cassazione, che con la sentenza del 9 novembre 2015 n. 44866 hanno rigettato il ricorso di un contribuente, liquidatore di una società, che aveva impugnato l'esito dell'appello, nel quale era stato condannato ad otto mesi di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della curatela fallimentare: per lui, l'accusa era quella di aver omesso di tenere le scritture contabili nei tre anni anteriori al fallimento. Il ricorrente lamentava che la Corte di appello non aveva valutato la situazione di effettiva inattività della fallita, rilevante per l'idoneità o meno della condotta incriminata: dalla messa in liquidazione in poi, non era seguita alcuna operazione societaria.
La Corte di Cassazione ha però affermato che “la fattispecie incriminata […] integra un reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori”.
“L'obbligo di tenere le scritture contabili – hanno affermato i Supremi Giudici, richiamandosi ad una copiosa giurisprudenza – viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata, con la cancellazione dal Registro delle imprese”. Dunque, hanno concluso, non ha importanza che la società nel periodo di liquidazione non abbia operato concretamente. Ne è conseguito il rigetto del ricorso. Potrebbe interessarti |