Produzione tardiva di documenti

La Redazione
12 Novembre 2015

Nel processo tributario, la nuova produzione documentale (art. 58, co. 2, D.lgs. 546/1992) è consentita nel giudizio di appello anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall'art. 345 c.p.c.

Il deposito di documenti oltre il termine stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 dev'essere sanzionato con la decadenza: la natura perentoria del termine garantisce il rispetto del diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Sennonché la nuova produzione documentale prevista dall'art. 58, co. 2 del D.Lgs. 546/1992, è consentita nel giudizio di appello anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall'art. 345 c.p.c., con la conseguenza che deve necessariamente utilizzarsi quella documentazione comunque prodotta dall'appellata, che risulta dunque tardiva per il giudizio di primo grado, ma tempestiva (essendo già versata in atti) nel giudizio di appello.

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