Elementi necessari in ordine al raddoppio dei termini a seguito di denuncia penale
14 Novembre 2016
In ordine alle disposizioni relative al raddoppio dei termini a seguito di denuncia penale, il giudice di merito ha il compito di verificare l'obiettiva sussistenza degli elementi di cui all'art. 311 c.p.p. per l'obbligo di denuncia, risultando sufficiente per il raddoppio dei termini la contestazione dell'esistenza di una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia di reato tributario, indipendentemente dall'effettiva denuncia. |