Indennità di buonuscita: soggetta all'imposizione fiscale ordinaria
12 Gennaio 2017
In tema di determinazione delle ritenute IRPEF applicate al trattamento di fine rapporto viene sancito che, a norma dell'art. 2 della L. n. 482/1985, ove la formazione di una parte dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto, tale parte dell'indennità non va sottratta all'imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un'anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili. È con questo principio di diritto, espresso con l'ordinanza n. 436/2017, che la Corte di legittimità risolve la questione.
In particolare il contribuente riteneva l'erronea valutazione del sostituto d'imposta nel calcolo dell'imponibile, in quanto non avrebbe detratto adeguatamente i contributi volontari versati durante il rapporto di lavoro, e segnatamente quelli per riscattare i periodi di servizio ante ruolo. Generando dunque la richiesta di rimborso da parte del contribuente.
La Suprema Corte osserva che, a norma dell'art. 2 cit., dall'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'indennità di buonuscita (erogata al dipendente dello Stato cessato dal servizio) non deve essere esclusa la quota di detta indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di studi universitari. Dunque si evince la giusta interpetazione data all'art. 19 del TUIR da parte dell'Agenzia delle Entrate (ricorrente), la Corte accoglie così il ricorso e cassa la sentenza impugnata. |