Non necessari ulteriori indizi per sostenere l'accertamento parametrico
12 Luglio 2016
Bastano i parametri per sostenere la legittimità dell'accertamento parametrico. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza dell'8 luglio 2016, n. 13975. Secondo i Giudici della Corte, nella causa in esame la CTR aveva negato l'autosufficienza probatoria dell'accertamento parametrico, e si è espressa favorevolmente al ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
I Giudici della Corte hanno ribadito, citando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ. 18 dicembre 2009, n. 26635), che “la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese”. Nel giudizio inerente l'impugnazione dell'atto di accertamento, il contribuente può avvalersi di ampie facoltà di prova, anche mediante presunzioni semplici; il giudice, dal canto suo, può liberamente valutare sia l'applicabilità degli standard, sia la controprova.
Dunque, l'accertamento parametrico, svolto nel contraddittorio con il contribuente, non è un indizio che ha bisogno di altri indizi per ritenere fondato l'accertamento tributario, ma è una presunzione che è bastevole a sostenere l'accertamento. |