Anche la 'contabilità in nero' è un valido elemento indiziario

La Redazione
12 Luglio 2016

La contabilità in nero costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità precisione e concordanza prescritti dall'art. 39, comma 1 del d.P.R. n. 600/1973.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973 consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta "dai verbali relativi ad ispezioni eseguiti nei confronti di altri contribuenti", da cui derivano presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore. La Corte si è così pronunciata con l'ordinanza n. 14150/2016.

Il ricorrente proponeva ricorso avverso la sentenza della CTR che accoglieva l'appello delle Entrate confermando così l'avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF. La contestazione riguardava il maggior imponibile d'impresa in virtù delle risultanze di documentazione extracontabile rinvenuta in sede ispettiva. La CTR ha motivato la sua decisione sostenendo che tali risultanze sono da ritenersi "mero elemento indiziario di evasione fiscale, insuscettibile di soddifare, in quanto tale, l'onere probatorio gravante sull'ufficio"; inoltre, proseguono i giudici di secondo grado, "le annotazioni extracontabili rinvenute dalla Guardia di Finanza erano in concreto riportate all'interno di una più ampia contabilità parallela, con esatta indicazione della data delle operazioni, dei relativi importi e dei soggetti terzi con i quali dette operazioni erano state concretizzate".

La Cassazione, riprende un indirizzo interpretativo/applicativo che accoglie la tesi sostenuta dall'Agenzia disattendendo così le ragioni di parte contribuente. La contabilità in nero costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità precisione e concordanza prescritti dal su menzionato art. 39, legittimando di per sè il ricorso all'accertamento induttivo (ex art. 39), incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contrastare l'atto impositivo notificatogli.

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