IVIE: prevista l'esenzione per l'abitazione principale
12 Novembre 2015
Niente più IVIE per il possesso dell'abitazione principale degli immobili ubicati oltre confine, posseduti da persone fisiche residenti in Italia. È una delle novità introdotte dal DdL Stabilità 2016 in questi giorni sul tavolo delle Commissioni del Senato. Il provvedimento è inserito nel provvisorio art. 4. Fino ad oggi, gli immobili detenuti all'estero sono soggetti all'IVIE (introdotta dal Governo Monti) nella misura del 7,6 per mille; ora, invece, intervenendo sulle imposte sugli immobili, la Stabilità prevede che tale tributo non sia dovuto qualora l'immobile ubicato oltre confine sia utilizzato come abitazione principale.
Non solo. L'imposta non si applicherà nemmeno per l'abitazione assegnata al coniuge in caso di separazione della coppia. Specifica la bozza di DdL: “l'imposta […] non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione”. E come fare se l'abitazione è considerata principale da più soggetti passivi? In tale caso, prevede la Stabilità, “la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”. |